Esproprio per urgenza: motivazione e atti presupposti non impugnati (TAR Campania n. 5026 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di esproprio adottato ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 327/2001 è legittimo quando l’amministrazione espone in modo specifico le ragioni di urgenza che giustificano l’immediata determinazione dell’indennità provvisoria e l’esproprio, e tali ragioni non siano efficacemente contestate dal proprietario. Le censure che investono gli atti presupposti del decreto — localizzazione dell’opera, dichiarazione di pubblica utilità, approvazione del progetto — sono tardive se il privato ne era da tempo a conoscenza e non li ha impugnati nei termini. La garanzia del contraddittorio procedimentale resta soddisfatta quando il privato è stato costantemente informato dell’avvio delle fasi del procedimento e vi ha partecipato. Le note di udienza depositate oltre il termine dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. non sono computabili dal Collegio.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’area interessata dalla realizzazione di un’opera pubblica — riqualificazione della viabilità urbana e costruzione di un parcheggio — impugnavano davanti al TAR Campania il decreto di esproprio e la determinazione urgente dell’indennità provvisoria adottati dal Comune ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 327/2001, contestando anche i verbali di accertamento richiamati nel provvedimento.

La vicenda procedimentale risaliva alla delibera consiliare con cui era stato approvato il progetto definitivo, adottata la variante urbanistica, apposto il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarata la pubblica utilità. I ricorrenti avevano presentato osservazioni, richiamando un permesso di costruire rilasciato sull’area; il progetto era poi divenuto esecutivo con successiva delibera. Seguiva la decadenza del titolo edilizio, il diniego di un nuovo permesso e, infine, l’adozione del decreto di esproprio. Il Comune si costituiva eccependo profili in rito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso dal computo le note di udienza depositate dai ricorrenti il giorno prima dell’udienza, in violazione del termine previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.

Nel merito, il TAR ha delimitato l’oggetto della controversia alla sola legittimità del decreto di esproprio ex art. 22 d.P.R. n. 327/2001. Ha rilevato che i ricorrenti avevano già impugnato davanti al TAR Salerno la comunicazione di avvio dell’emissione del decreto e il diniego del permesso di costruire, con ricorso dichiarato inammissibile. Da ciò il Collegio ha tratto la conclusione che le censure volte a contestare gli atti presupposti fossero tardive, essendo i ricorrenti da tempo a conoscenza dell’intero procedimento che aveva localizzato l’opera.

Il TAR ha poi qualificato come non materia del contendere le doglianze relative al diniego del permesso di costruire e alla decadenza del titolo edilizio, atti non espressamente gravati. Ha ritenuto fuori fuoco le censure sulla violazione dell’art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001, poiché nella specie non si trattava di occupazione d’urgenza, bensì di determinazione urgente dell’indennità provvisoria ai sensi dell’art. 22.

Infondata è stata giudicata la doglianza sulla violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990: il contraddittorio procedimentale era sempre stato garantito, essendo i ricorrenti stati informati dell’avvio delle varie fasi e avendovi partecipato attivamente.

Da ultimo, il Collegio ha respinto il motivo sull’insussistenza del presupposto d’urgenza. Nel provvedimento erano state elencate le ragioni dell’esproprio: la precaria stabilità degli immobili, la necessità di avviare i lavori per la sicurezza stradale, l’esigenza di parcheggi diffusi segnalata dalla Polizia Municipale e la conclusione delle procedure di gara con aggiudicazione dei lavori. Tali plurime ragioni di urgenza, non sufficientemente contestate, giustificavano l’adozione del decreto. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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