L’espulsione è valida con consegna di originale o copia conforme: nullo solo il decreto rimesso in copia libera (Cass. civ. Sez. 1 n. 6386 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero è nullo quando all’espellendo venga consegnata una mera copia libera o informale, priva della necessaria attestazione di conformità all’originale. La notifica è invece validamente eseguita con la consegna dell’originale del decreto o di una copia attestata conforme all’originale da parte del pubblico ufficiale notificante: le due modalità, alternative, integrano entrambe il requisito di forma prescritto. La conformità non deve essere necessariamente attestata dal Prefetto, ben potendo essere apposta dall’ufficio notificante o dalla Questura. La doglianza che si limiti a descrivere in maniera generica presunte discordanze tra atto notificato e originale, senza illustrarne la decisività, è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. La richiesta di sospensione dell’efficacia del decreto di espulsione, poi, è implicitamente rigettata dalla decisione che respinge nel merito l’opposizione, non configurandosi in tal caso il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Il Fatto
Una cittadina moldava impugnava dinanzi al Giudice di pace il decreto di espulsione emesso e notificato in data 25/09/2024, deducendo la mancanza di una valida certificazione di conformità della copia analogica notificata all’originale del provvedimento e chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’atto in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale.
Il Giudice di pace rigettava l’opposizione, ritenendo infondata l’eccezione relativa alla conformità della copia notificata: il provvedimento recava il timbro di congiunzione della Prefettura, la firma per ricevuta della destinataria e l’attestazione di conformità apposta dall’ufficiale di polizia notificante. Avverso tale decisione la cittadina straniera proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per travisamento della prova: ad avviso dell’interessata, il decreto notificato recava i timbri della Questura e non della Prefettura, e la relata non avrebbe chiarito se l’atto consegnato fosse un originale o una copia conforme. La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando il costante principio per cui il decreto prefettizio è nullo solo se consegnato in copia libera o informale. La consegna dell’originale o della copia attestata conforme, invece, integra il requisito di forma richiesto, rendendo irrilevante accertare quale delle due modalità sia stata adottata. La S.C. ha inoltre precisato che l’attestazione di conformità non deve necessariamente provenire dal Prefetto, potendo essere apposta dall’ufficio notificante o dalla Questura. La doglianza — meramente descrittiva di alcune discordanze e non illustrativa della loro decisività — è stata ritenuta generica e, come tale, inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava l’omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione dell’efficacia del decreto di espulsione, presentata dopo la notifica dell’atto. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: la domanda di sospensione mira ad anticipare gli effetti dell’accoglimento dell’opposizione e, non essendo intervenuta, il rigetto nel merito del ricorso comporta implicitamente anche il respingimento dell’istanza cautelare. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione contenga una statuizione implicita di rigetto, ravvisabile allorché la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese in assenza di controricorso degli intimati.
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Nota della Redazione
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