Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso integrale costi up front (ABF Collegio di Palermo n. 8020 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, in applicazione dell’art. 125-sexies t.u. bancario come interpretato conformemente alla sentenza Lexitor della Corte di giustizia. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, è determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati dell’ABF. Il rimborso integrale delle somme dovute dopo la proposizione del ricorso non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando restino non rimborsate le spese di avvio della procedura. La domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, ma va respinta quando la presenza di un legale non era oggettivamente necessaria.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato nel 2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio e lo aveva estinto anticipatamente nel 2023, in corrispondenza con la rata n. 48. Dopo l’esito negativo del reclamo rivolto direttamente all’intermediario, proponeva ricorso all’ABF chiedendo la restituzione di € 438,62, di cui € 273,02 per commissioni di intermediazione creditizia ed € 165,60 per oneri di distribuzione, oltre interessi e spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00.
L’intermediario si opponeva invocando la cessazione della materia del contendere, in ragione delle somme corrisposte al momento dell’estinzione e dell’ulteriore versamento effettuato dopo la proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’art. 125-sexies t.u. bancario. Fino al dicembre 2019 la giurisprudenza arbitrale riteneva rimborsabili soltanto le voci soggette a maturazione nel tempo, i costi recurring, escludendo i costi preliminari integralmente esauriti alla stipula. Il criterio di calcolo era individuato nel pro rata temporis.
La sentenza Lexitor della Corte di giustizia ha affermato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 26525/2019, ha recepito tale principio riconoscendo la rimborsabilità anche dei costi up front.
L’intervento dell’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, aveva differenziato i contratti stipulati prima e dopo l’entrata in vigore della conversione, richiamando per i primi le norme secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia. La Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittima tale previsione limitatamente alle parole relative alle norme secondarie, escludendo che l’interpretazione conforme a Lexitor fosse contra legem.
Il Collegio richiama la successiva modifica operata dalla legge di conversione del d.l. n. 104/2023 e osserva che il riferimento alle pronunce della Corte di giustizia non può che concretizzarsi nella linea interpretativa della sentenza Lexitor. Applica pertanto la decisione n. 26525/2019 ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, riconoscendo il diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo, costi up front compresi.
Quanto alle spese, il Collegio dà atto che il saldo è stato corrisposto dopo la proposizione del ricorso e che non sono state rimborsate le spese di avvio della procedura: ciò impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Sulla rifusione delle spese di assistenza professionale, richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025, la domanda è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, ma va respinta quando la presenza di un legale non è oggettivamente necessaria e non si ravvisa alcun comportamento gravemente scorretto dell’intermediario. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con restituzione di € 20,00 e contributo di € 200,00 alle spese della procedura.
Nota della Redazione
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