Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 71 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la definizione del procedimento per cessata materia del contendere, conseguente al deposito dei conti nel termine perentorio assegnato, deve avvenire con sentenza monocratica e non con decreto. La fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c. Il provvedimento che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio deve dunque assumere la forma della sentenza, anche in applicazione dell’art. 144 c.g.c. e dell’art. 38, comma 2, c.g.c., che individua nella sentenza la forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto.
Il Fatto
Con ricorso depositato il 13 maggio 2025, la Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto nei confronti dell’agente contabile del comune. Il conto oggetto della controversia riguardava il tesoriere, esercizi finanziari dal 2010 al 2022.
Con decreto n. 15/2025 il giudice assegnava all’agente contabile il termine perentorio di 120 giorni per il deposito dei conti all’Ente e a quest’ultimo ulteriori 30 giorni per il deposito presso la Sezione giurisdizionale. Il comune provvedeva al deposito nel termine assegnato. All’udienza, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere, essendo l’obbligo di deposito adempiuto per intero, con riserva di ogni valutazione sulla regolarità dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto una questione di forma del provvedimento. Una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito con sentenza monocratica, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c. In tal senso il giudice richiama, condividendola, la giurisprudenza contabile delle Sezioni giurisdizionali per la Lombardia e per la Puglia.
Il giudice rileva poi che il decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione. Da ciò trae la conseguenza che il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto debba essere costituito dalla sentenza. A sostegno richiama ulteriori pronunce delle Sezioni giurisdizionali per la Lombardia, la Basilicata, la Liguria, il Veneto e la stessa Sezione valdostana.
La sentenza costituisce, inoltre, la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, in applicazione dell’art. 38, comma 2, c.g.c. Accertato che i conti sono stati depositati nel rispetto dei termini assegnati e che è stata fissata l’udienza, il giudice definisce il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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