Improcedibile il ricorso per mancato deposito della sentenza notificata con la relata (Cass. civ. Sez. 1 n. 5595 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., qualora il ricorrente, avendo dichiarato nel ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata ai fini del decorso del termine breve, non depositi, nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, la copia autentica del provvedimento munita della relazione di notificazione. L’omissione non può essere sanata dalla successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., né dalla mancata contestazione del controricorrente, trattandosi di vizio rilevabile d’ufficio. La sanatoria è invece possibile solo se la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., o acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Il Fatto

Il Comune di Ponte Gardena ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che aveva deciso sul giudizio instaurato da tre parti private. Nel ricorso, il Comune ha espressamente dichiarato che il provvedimento impugnato gli era stato notificato, con la conseguente decorrenza del termine breve di impugnazione.

Le controparti hanno resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente accertato che il ricorrente non aveva depositato, nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, la copia autentica dell’ordinanza impugnata con la relazione di notificazione, come prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ.. La cancelleria ha attestato che nel fascicolo telematico non risultava il deposito della prova della notifica del provvedimento impugnato.

La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso integra un fatto processuale che, quale manifestazione di autoresponsabilità, fa sorgere in capo alla parte l’onere di depositare la copia della sentenza munita della relata di notifica, senza possibilità di recuperare l’omissione con la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ..

Ha inoltre precisato che il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanabile dalla mancata contestazione della controparte, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia. La sanatoria è invece ammessa solo quando la documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dal controricorrente o acquisita mediante trasmissione del fascicolo d’ufficio, ciò che nel caso di specie non è avvenuto.

La Corte ha infine verificato che, pur essendo il ricorso notificato nel primo giorno successivo alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza impugnata, tale circostanza non valeva a superare l’improcedibilità derivante dall’omesso deposito documentale. Ha conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso e condannato il Comune alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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