Convalida delle misure alternative al trattenimento: inammissibile il ricorso per cassazione se le censure sono nuove (Cass. civ. Sez. 1 n. 24224 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida delle misure alternative al trattenimento emesso ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998 è inammissibile qualora le censure dedotte, concernenti circostanze di fatto non esaminate dal giudice di merito, siano proposte per la prima volta in sede di legittimità, senza che il ricorrente abbia assolto all’onere di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente le abbia tempestivamente introdotte. L’omessa allegazione, in ricorso, degli elementi idonei a dimostrare la tempestiva deduzione delle questioni dinanzi al giudice di merito integra un vizio di formulazione del ricorso ex art. 366 c.p.c., che preclude l’esame nel merito delle censure.
Il Fatto
Il Questore di Venezia, in data 18 giugno 2026, ha disposto nei confronti di un cittadino straniero le misure alternative al trattenimento in un Centro di Permanenza per i Rimpatri, consistenti nella consegna del passaporto e nell’obbligo di presentazione periodica alla Questura, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento faceva seguito a un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Venezia, notificato in pari data. Il Giudice di Pace di Venezia, con decreto del 20 giugno 2026, ha convalidato le misure alternative. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 111 Cost. per motivazione apparente, in quanto il giudice di merito non avrebbe valutato le sue condizioni di integrazione lavorativa e sociale; con il secondo motivo, ha dedotto un errore di motivazione, sostenendo che la Questura aveva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno senza considerare che egli aveva impugnato il diniego e chiesto la sospensiva al Tribunale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. In via preliminare, rileva che il ricorrente ha indicato come oggetto dell’impugnazione il decreto di espulsione, mentre il provvedimento convalidato dal Giudice di Pace concerneva esclusivamente le misure alternative al trattenimento, con la conseguenza che la deduzione appare fuori centro. Inoltre, il decreto di espulsione non risulta allegato agli atti del giudizio di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il ricorrente ha denunciato la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di circostanze relative al suo percorso di integrazione lavorativa e sociale, documentate con buste paga depositate solo in sede di legittimità. Tuttavia, il ricorrente non ha illustrato se e quando tali circostanze e la relativa documentazione siano state tempestivamente sottoposte al Giudice di Pace, tanto più che dal decreto impugnato risulta che egli non aveva presentato memorie nel giudizio di merito. La censura è quindi inammissibile per violazione dei canoni di formulazione del ricorso ex art. 366 c.p.c.
Anche il secondo motivo, con cui si deduce l’erronea motivazione per non aver considerato la pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso di soggiorno, è inammissibile. Il ricorrente ha depositato in Cassazione una minuta del ricorso al Tribunale, ma non ha documentato né l’avvenuta notifica, né il deposito presso il Tribunale, né, tantomeno, la tempestiva deduzione di tale circostanza dinanzi al Giudice di Pace.
La Corte richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata nel provvedimento impugnato, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, per consentire alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (Cass. n. 2038/2019).
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