Termini del bando INAIL non perentori e verifica del progetto (TAR Toscana n. 1939 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine fissato dall’avviso pubblico per la conclusione della verifica tecnico-amministrativa della domanda di finanziamento ha natura ordinatoria, salvo che la lex specialis loqualifichi espressamente come perentorio o che una ratio univoca in tal senso sia evincibile. Il suo superamento non determina la consumazione del potere istruttorio e non travolge il provvedimento adottato tardivamente. Il termine dilatorio di trenta giorni per l’integrazione documentale opera solo nella fase di istruzione della domanda non ancora esaminata nel merito; ove l’amministrazione abbia già espresso una valutazione negativa, si applica il termine ridotto previsto per il preavviso di rigetto. Il limite percentuale di incremento delle prestazioni, previsto per la sostituzione di macchine, va verificato in ciascuna configurazione possibile risultante dalle tabelle e dai diagrammi di carico, non solo in quella indicata dall’istante.
Il Fatto
La società ricorrente presentava domanda di finanziamento a valere sull’avviso pubblico INAIL ISI 2023, Direzione Regionale Toscana, per la sostituzione di una gru a torre con un nuovo modello. La domanda veniva registrata il 15 luglio 2024 e perfezionata con la produzione della perizia asseverata.
Con nota del 12 giugno 2025 l’INAIL comunicava il non superamento della verifica di cui all’art. 19 dell’avviso, contestando il superamento del limite di incremento delle prestazioni, l’assenza di dispositivi idonei a ridurre il rischio di ribaltamento e ulteriori criticità documentali. La società presentava osservazioni nel termine di dieci giorni. Con provvedimento definitivo del 4 dicembre 2025 l’INAIL confermava il diniego di ammissione al finanziamento. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la tardività della richiesta istruttoria rispetto al termine di centoventi giorni previsto dall’avviso e la fissazione di dieci giorni, anziché trenta, per la presentazione delle osservazioni. Il Collegio respinge l’argomento richiamando l’orientamento secondo cui Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2014 e poi Cons. Stato n. 8063 del 2023 escludono la perentorietà dei termini procedimentali in assenza di espressa previsione normativa o di manifesta ratio contraria. Il termine non era qualificato come perentorio dall’avviso, sicché il suo decorso non esauriva il potere di verifica.
Quanto al termine per le deduzioni, il Tribunale distingue: l’art. 19, comma 4, dell’avviso riguarda la richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti in una fase in cui l’amministrazione non si è ancora espressa sull’accoglimento; la nota del 12 giugno 2025 recava invece un vero e proprio preavviso di rigetto, con applicazione del comma 7 e del termine di dieci giorni. La censura è quindi infondata anche sotto il profilo dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il secondo motivo investiva l’applicazione del limite del 50% di incremento delle prestazioni, previsto dall’Allegato 2 dell’avviso per la sostituzione di macchine immesse sul mercato prima del recepimento della direttiva 98/37/CE. La ricorrente sosteneva che l’intervento riguardasse il solo allestimento con portata massima di 850 kg e che in nessuna configurazione il limite fosse superato.
Il Collegio ritiene la censura infondata. Anche limitando l’esame all’allestimento richiesto, la nuova gru a ventiquattro metri supera in alcune configurazioni il limite massimo, perché quell’assetto costituisce una possibilità tecnica della macchina e non un mero accessorio. Trova quindi applicazione la previsione dell’Allegato 2, non impugnata, secondo cui il carico massimo di utilizzazione non può superare il limite percentuale di incremento in ciascuna configurazione possibile. Il Tribunale rileva inoltre che la deroga per situazioni particolari debitamente motivate non è stata allegata dalla ricorrente.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.