Estinzione del processo per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 92 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti il ricorrente ha l’onere di depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza entro il decimo giorno che precede la data dell’udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. L’inosservanza di tale onere determina l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., rilevabile dal giudice anche in assenza di costituzione dell’ente previdenziale. L’estinzione consegue alla sola violazione della regola processuale sul deposito della prova della notifica e prescinde dal riconoscimento in via amministrativa della pretesa sostanziale, che resta estraneo al thema decidendum. La declaratoria di estinzione non comporta condanna alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico erogato dall’INPS, ha adito la Sezione giurisdizionale per il Lazio chiedendo l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione, con attribuzione alla parte retributiva dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995.

Nel corso del giudizio il difensore ha rappresentato che l’INPS aveva riconosciuto la domanda del militare posto in congedo, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione. Ha altresì dato atto di non aver provveduto alla notifica all’INPS del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza. L’INPS non si è costituito e il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 19.02.2024.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico rileva d’ufficio un vizio di natura processuale che preclude l’esame del merito. La parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., a norma del quale il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

Il thema decidendum non è dunque la spettanza dell’aliquota di rendimento invocata, né la portata dell’art. 54 del DPR 1092/73, ma la regolarità del contraddittorio instaurato. Il riconoscimento in via amministrativa intervenuto nel corso del giudizio e la rinuncia alla prosecuzione da parte del ricorrente non sanano il difetto, perché l’onere di deposito della prova della notifica è presupposto di procedibilità che opera oggettivamente.

La consequenza è la declaratoria di estinzione del processo ex art. 111 c.g.c. Il giudice non dispone alcuna statuizione sul rapporto sostanziale, che resta definito in sede amministrativa. Nulla è disposto per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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