Estinzione del processo per mancata prova della notifica al decimo giorno (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 265 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile il ricorrente che non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno precedente l’udienza incorre nella estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c. per violazione dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c. L’estinzione opera in forza del solo dato oggettivo dell’omesso deposito, senza che rilevi la circostanza che l’ente previdenziale abbia nel frattempo riconosciuto la pretesa del ricorrente. La sopravvenuta soddisfazione della domanda non sana il difetto di instaurazione regolare del contraddittorio, né consente di proseguire il giudizio quando la notifica non sia stata effettuata nei confronti della controparte unitamente al decreto di fissazione dell’udienza.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.
L’INPS non si è costituito in giudizio. Con successiva memoria la parte attrice ha rappresentato che, nel corso del giudizio, l’istituto previdenziale ha riconosciuto la domanda al militare posto in congedo, così che gli emolumenti dovuti risulterebbero corrisposti. La difesa ha inoltre rappresentato di non aver provveduto alla notifica all’INPS del ricorso insieme al decreto di fissazione dell’udienza, concludendo per la declaratoria di estinzione del processo con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c., rilevando che la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., a norma del quale il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.
Il percorso argomentativo della decisione è lineare. La Corte contabile individua nella mancata prova della notifica un vizio che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio e ne trae la conseguenza espressamente prevista dalla norma processuale: l’estinzione. La pronuncia non si sofferma sul merito della pretesa pensionistica, poiché il difetto procedurale la assorbe integralmente.
Di rilievo è il raccordo tra la dichiarazione di estinzione e la sopravvenuta soddisfazione della pretesa. Il riconoscimento della domanda da parte dell’istituto non ha indotto il giudice a definire il giudizio con pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il vizio di notifica, già perfezionato, resta insuperabile e conduce alla estinzione, restando assorbita ogni valutazione sul diritto azionato.
La statuizione sulle spese segue la regola della compensazione: nulla è disposto per le spese di giudizio. La decisione è stata pronunciata in composizione monocratica e la pubblicazione è avvenuta mediante deposito in segreteria.
Nota della Redazione
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