Responsabilità medica: nesso causale e colpa grave tra preponderanza dell’evidenza e affidamento (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 17 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale da attività sanitaria, la prova del nesso di causalità materiale va condotta secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, nella sua declinazione di probabilità logica o baconiana: il giudice deve verificare il grado di conferma dell’ipotesi causale sugli elementi disponibili nel caso concreto, non sulla sola frequenza statistica di classi di eventi. Il dato quantitativo, privo di riscontro sulle condizioni specifiche del paziente, non integra quel modello di certezza probabilistica che consente di ascrivere l’evento alla condotta omissiva del sanitario. Nel caso di omessa diagnosi occorre esperire il giudizio controfattuale, verificando se la condotta doverosa avrebbe impedito l’evento anche a fronte di cause autonome e successive. Ai fini della colpa grave, il medico subentrante nella cura del paziente può invocare il principio di affidamento sull’operato del collega precedente, sicché la responsabilità del primo presuppone la prova del corretto adempimento del dovere di passaggio delle consegne.
Il Fatto
La Procura regionale evocava in giudizio tre medici per sentirli condannare al pagamento, in favore di un’azienda ospedaliera universitaria, di una somma a titolo di risarcimento del danno, con quote differenziate. La notizia di danno derivava dalla comunicazione dell’Azienda, che aveva riconosciuto agli eredi di un paziente deceduto un ristoro di euro 165.000,00 a seguito di sinistro gestito e definito in via transattiva.
Il paziente si era rivolto più volte al pronto soccorso nel mese di agosto 2015, con accessi il 4, il 13 e il 15 agosto, e il decesso era sopraggiunto il 17 agosto 2015 per emorragia cerebrale. La contestazione muoveva dalla mancata diagnosi di una grave piastrinopenia emergente dagli esami ematochimici. Esclusa la posizione di altri sanitari, la Procura conveniva i tre medici ritenendo superabili le difese dagli stessi articolate. I convenuti eccepivano l’inammissibilità dell’azione di rivalsa per violazione degli obblighi informativi e, in via subordinata, deducevano il difetto di colpa grave e di nesso causale. Uno dei convenuti formulava istanza di definizione con rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio respinge l’istanza di rito abbreviato, venuto meno l’interesse per l’infondatezza nel merito della domanda. Le eccezioni di improponibilità e di decadenza fondate sulla legge n. 24/2017 sono superate: per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore la normativa non è applicabile, avendo natura sostanziale, come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile.
Nel merito la domanda è respinta per difetto di prova del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo. La Corte ricorda che l’accertamento causale va condotto secondo la preponderanza dell’evidenza, richiamando Cass. Sez. Un. n. 576 del 2008 e Cass. civ. Sez. II n. 13872/2020: il dato statistico sulla mortalità da piastrinopenia, sul quale si fonda la prospettazione attorea, non basta a integrare il modello di certezza probabilistica. I pareri medico legali acquisiti formulano conclusioni ipotetiche, in assenza di dati anamnestici, di indagini adeguate e di accertamento autoptico. Non è dato sapere se l’emorragia sia stata complicanza spontanea della piastrinopenia, conseguenza di malformazione artero-venosa, di rottura di aneurisma o di traumatismo. Il giudizio controfattuale non è dunque esperibile, anche per i plurimi traumi cranici subiti dal paziente in poche ore.
Quanto al colpa grave, per il medico subentrante la contestazione si fonda su un presupposto smentito dalla cartella clinica, qualificata come atto pubblico con fede privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e ss. cod. civ.: il referto dell’emocromo risultava annotato oltre due ore prima della cessazione del turno del medico precedente, e il farmaco antinfiammatorio era stato prescritto da quest’ultima. Non vi è prova del corretto passaggio delle consegne; opera quindi il principio di affidamento sulla condotta del collega, salvo errori macroscopici.
Per le altre due convenute la contestazione presuppone la persistenza, del tutto indimostrata, della porpora a oltre otto giorni dal primo accesso, non riferito dal paziente. La qualificazione come gravemente negligente avrebbe richiesto la dimostrazione della violazione di un percorso diagnostico-terapeutico o di linee guida, non dedotta. La domanda è respinta; le spese di difesa sono liquidate a carico dell’Azienda in favore dei convenuti ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c..
Nota della Redazione
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