Estinzione del processo pensionistico interrotto per morte del ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 95 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico davanti alla Corte dei conti, la morte del ricorrente determina l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 108 c.g.c. Il processo interrotto può essere proseguito o riassunto, dalla parte che vi abbia interesse, nel termine di tre mesi dall’evento interruttivo. Decorso inutilmente tale termine, in mancanza di iniziative delle parti, il giudizio si estingue per effetto dell’art. 109, comma 6, c.g.c. L’estinzione consegue alla sola inerzia delle parti, senza necessità di ulteriori valutazioni sul merito della pretesa. Resta ferma la regola per cui, in difetto di costituzione della parte resistente e di attività processuale, nulla è dovuto sulle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, Ufficiale dei Carabinieri in congedo, ha instaurato giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana chiedendo la rideterminazione, la riliquidazione e il pagamento del trattamento pensionistico. Domandava in particolare l’applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal ventunesimo anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio, invocando l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e i relativi benefici economici. Chiedeva inoltre la condanna dell’istituto alla corresponsione degli arretrati, con rivalutazione monetaria e interessi di legge.

Con nota del 29 aprile 2022 il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente, avvenuto il 9.04.2022. All’udienza del 23 marzo 2023, rilevata l’assenza delle parti, il giudice ha dichiarato con ordinanza a verbale l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 108 c.g.c. Nessuna iniziativa di prosecuzione o riassunzione è seguita e, all’udienza del 22 febbraio 2024, nessuno è comparso.

La Motivazione della Corte

La questione decisa concerne esclusivamente la sorte del processo dopo l’interruzione determinata dall’evento interruttivo. Il giudice richiama l’ultimo comma dell’art. 109 c.g.c., secondo cui il processo dichiarato interrotto può essere proseguito o riassunto, nel termine di tre mesi dall’evento interruttivo, dalla parte che vi abbia interesse.

La Corte verifica in concreto che nessuna delle parti ha manifestato interesse alla prosecuzione o alla riassunzione nel termine di legge. Il thema decidendum si esaurisce dunque nell’accertamento dell’inerzia delle parti rispetto al termine fissato dalla norma processuale.

Da tale accertamento discende la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c., con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo. La Corte non esamina il merito della pretesa pensionistica, che resta assorbita dall’esito processuale.

Sul piano delle spese, il giudice statuisce nulla sulle spese. La decisione si fonda su un dato processuale incontroverso e non richiede ulteriori valutazioni sostanziali, restando ferma la declaratoria di estinzione come effetto automatico dell’inerzia nel termine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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