Estorsione ambientale e aggravanti del metodo mafioso: legittima la custodia cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 13426 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni. Per la configurabilità della estorsione ambientale non è necessario che la vittima conosca l’estorsore e il clan di appartenenza, rilevando la modalità della richiesta estorsiva attuata in un contesto territoriale sotto l’influsso di clan mafiosi. L’aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti consapevoli dell’impiego del metodo, mentre quella dell’agevolazione mafiosa ha natura soggettiva e richiede il dolo specifico di favorire l’organizzazione criminale.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato la misura della custodia in carcere per il reato di tentata estorsione pluriaggravata. All’indagato era contestato di aver compiuto atti idonei, mediante una insistente opera di persuasione con tono implicitamente intimidatorio, diretti in modo non equivoco a costringere lo chef e il maitre di sala del ristorante, sottoposto ad amministrazione giudiziaria, a rinunciare al regolare rapporto di lavoro, al fine di danneggiare l’attività e recuperare il controllo effettivo del locale.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma proponeva ricorso per cassazione l’indagato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto tre profili: la mancata valutazione dell’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; l’insussistenza dei requisiti strutturali della tentata estorsione, difettando la minaccia e la prospettazione di un male ingiusto; l’insussistenza delle aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa. Il Pubblico ministero concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto con motivi manifestamente infondati e con doglianze in larga parte generiche. Il ricorrente, reiterando le argomentazioni già svolte in sede di riesame, aveva offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo censure di natura fattuale non consentite nel giudizio di legittimità. Il collegio ha ribadito che il controllo di logicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova valutazione degli elementi indizianti.

La Corte ha poi ritenuto che il Tribunale si fosse attenuto al principio secondo cui, in tema di dichiarazioni della persona offesa, il giudice di merito deve effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva, senza necessità di riscontri esterni, richiesti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. solo per il dichiarante coinvolto nel fatto. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata aveva puntualmente analizzato le dichiarazioni delle persone offese, che si riscontravano vicendevolmente ed erano confermate dalle dichiarazioni de relato dell’amministratrice giudiziaria. Il Tribunale aveva inoltre spiegato le ragioni per cui l’errore della vittima nell’identificazione fotografica di un legale non inficiava l’attendibilità del racconto, e aveva logicamente valutato come finalizzate ad alleggerire la propria posizione le dichiarazioni della coindagata.

Quanto alla configurabilità della estorsione ambientale, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non è necessario che la vittima conosca l’estorsore e il clan di appartenenza, rilevando la modalità della richiesta estorsiva attuata in un territorio sotto l’influsso di clan mafiosi. Il Tribunale aveva accertato che le persone offese erano consapevoli della caratura criminale dell’indagato e della sua vicinanza al sodalizio mafioso, e che l’efficacia della condotta intimidatoria era comprovata dal fatto che le vittime non avevano avuto il coraggio di sporgere denuncia. La Corte ha quindi escluso che la condotta si fosse limitata a una mera “opera di persuasione”, essendo integrata da un tono implicitamente intimidatorio idoneo a costringere i dipendenti a lasciare il posto di lavoro.

In ordine alle aggravanti, la Corte ha chiarito che quella del metodo mafioso, riferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti consapevoli dell’impiego del metodo, anche se non appartenenti al sodalizio. L’aggravante dell’agevolazione mafiosa ha invece natura soggettiva e richiede il dolo specifico di favorire l’organizzazione criminale, che non presuppone necessariamente l’intento di consolidare il sodalizio. Le modalità della condotta erano state tali da incutere nella vittima il timore di un coinvolgimento del gruppo criminale e non del solo agente, creando quella peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di fronteggiare le istanze prevaricatrici dell’intero gruppo mafioso. All’inammissibilità seguiva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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