La rinuncia al ricorso prima della decisione estingue il giudizio amministrativo (TAR Molise n. 226 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può, quindi, rinunciare formalmente al ricorso con dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata in segreteria. La rinuncia rituale determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., indipendentemente dalla definizione nel merito della pretesa sostanziale. Le spese processuali possono essere compensate su concorde orientamento delle parti. Il principio trova applicazione anche nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, quando la parte dichiari di aver ottenuto quanto richiesto.
Il Fatto
La ricorrente aveva introdotto il giudizio ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., qualificando come silenzio-inadempimento il mancato riscontro del Comune alla propria istanza di accesso agli atti. La richiesta ostensiva riguardava una nota sindacale indirizzata alla società concedente, dalla quale sarebbero emerse criticità nella gestione dell’impianto di distribuzione di carburanti oggetto del contratto di concessione di servizi. Secondo la ricorrente, quella comunicazione era all’origine della risoluzione del rapporto disposta dalla concedente.
Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. Nelle more, la ricorrente depositava memoria con cui dichiarava di non avere più interesse, avendo ottenuto quanto richiesto, e chiedeva la compensazione delle spese. L’Amministrazione, nel richiedere il passaggio in decisione, non si opponeva a tali conclusioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso depositata in giudizio con atto sottoscritto dalla parte e dall’avvocato costituito. La dichiarazione rispetta la forma prescritta dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., che consente alla parte di rinunciare in ogni stato e grado della controversia mediante atto sottoscritto e depositato in segreteria, oppure mediante dichiarazione resa in udienza e documentata a verbale.
Il Tribunale richiama il principio, qualificato come ius receptum della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la parte conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Entro tale limite la rinuncia produce l’effetto estintivo del giudizio.
Il percorso argomentativo si fonda sul richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 157 del 07.01.2019, secondo cui il giudizio amministrativo è estinto, ex art. 35, comma 2, cod. proc. amm., in presenza di espressa rinuncia del ricorrente, accettata anche dall’amministrazione resistente.
La conseguenza processuale è la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84, comma 1, e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Le spese sono compensate in adesione alla richiesta della ricorrente, non avversata dal Comune. Il Collegio ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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