Cittadinanza per naturalizzazione, sindacato sul diniego e riabilitazione penale (Cons. Stato n. 3748 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce atto di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico e di uno status illesae dignitatis morale e civile del richiedente. La valutazione dell’Amministrazione investe tutti gli aspetti dai quali desumere l’integrazione dello straniero nella comunità nazionale, sotto il profilo della conoscenza e dell’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali, nonché dell’assenza di precedenti penali e della capacità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. Il sindacato del giudice amministrativo resta confinato nel perimetro del controllo estrinseco: verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Il precedente penale incide sull’affidabilità della persona e sulla sua integrazione nella collettività; la sopravvenuta riabilitazione non è dirimente, perché lo straniero non vanta un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza ai sensi della legge n. 91/1992.
Il Fatto
L’appellante aveva chiesto al Ministero dell’Interno la concessione della cittadinanza italiana per residenza. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con decreto motivato, valorizzando una sentenza di condanna del Tribunale di Brescia, divenuta irrevocabile il 3 dicembre 2004, per lesione personale in concorso ex artt. 110 e 582 cod. pen., commessa nel 2001.
Il T.A.R. Lazio, Sezione V Bis, con sentenza n. 23566/2024 ha respinto il ricorso, ritenendo non manifestamente illogica la valutazione dell’Amministrazione e ravvisando nel precedente penale un indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Lo straniero ha proposto appello, lamentando la carenza motivazionale del provvedimento, l’omessa considerazione delle osservazioni difensive ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e il travisamento dei fatti in ordine alla mancata integrazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto la natura del provvedimento. La naturalizzazione è atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato. Ne deriva che l’inserimento nella comunità statale può avvenire solo quando l’Amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione, mediante un giudizio prognostico che escluda possibili azioni in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, tra cui Cons. Stato, Sez. III, n. 5516/2024 e n. 4121/2021, e ribadisce che nella valutazione assumono rilievo tutti gli aspetti dai quali desumere l’integrazione: la conoscenza e l’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali, l’assenza di precedenti penali, le considerazioni economiche e patrimoniali. Su questo terreno si colloca il limite del sindacato giurisdizionale, circoscritto al controllo estrinseco e formale, secondo il parametro fissato da Cons. Stato, sez. VI, n. 5913/2011.
Applicando tali coordinate, la Sezione ritiene la sentenza appellata largamente motivata e meritevole di conferma. Le condotte addebitate all’appellante incidono sull’affidabilità della persona e sulla sua integrazione nella collettività. Quanto al profilo delle osservazioni procedimentali, la Corte non ravvisa i vizi lamentati, ritenendo il diniego un apprezzamento di merito amministrativo immune da vizi di legittimità.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda la riabilitazione. Il Collegio afferma che l’intervenuta riabilitazione non appare dirimente, perché lo straniero non ha un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5638/2018. La valutazione prognostica resta affidata all’Amministrazione, che ha ritenuto non ravvisabile la coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese. La Corte ricorda che resta ferma la possibilità di ripresentare una nuova istanza, come già indicato nel decreto impugnato.
Nota della Redazione
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