Eventi atmosferici e nesso causale nel danno da crollo del muro (Arbitro Assicurativo n. 1014 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno che consegue a un evento atmosferico è coperto dalla garanzia assicurativa tutte le volte in cui il fenomeno naturale costituisca fattore causale immediato e diretto del pregiudizio, senza che l’interposizione di un fattore fisico dallo stesso generato — come l’imbibizione del terreno e la conseguente spinta sul manufatto — valga a interrompere il nesso causale. La locuzione “danni materiali e diretti” va interpretata in senso non restrittivo, coerentemente con il criterio dell’id quod plerumque accidit e con la funzione di copertura della garanzia. La regola proporzionale di cui all’art. 1907 cod. civ. costituisce eccezione che limita l’obbligazione dell’assicuratore e, come tale, grava sull’onere probatorio dell’impresa ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. In tema di condizione di procedibilità, il reclamo va valutato nel suo senso sostanziale, essendo sufficiente che il cliente sottoponga all’impresa la propria doglianza e la ponga in condizione di replicare.
Il Fatto
La ricorrente, subentrata nel contratto di assicurazione del fabbricato dopo il decesso della madre, denunciava il sinistro verificatosi il 14 marzo 2025, quando forti piogge provocavano il crollo di una porzione del muro a secco del giardino dell’abitazione, con un danno quantificato in euro 10.495,00. L’impresa comunicava in data 11 giugno 2025 il diniego di copertura, escludendo la riconducibilità del sinistro alla garanzia “eventi atmosferici”.
Con comunicazione del 4 luglio 2025, inviata tramite il difensore, la ricorrente contestava il diniego e chiedeva copia della perizia tecnica. L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di previo reclamo, la sottoassicurazione del bene nella misura del 12% e l’applicabilità di uno scoperto del 20% con minimo di euro 1.000.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 8, comma 1, del Decreto ministeriale 6 novembre 2024, n. 215, che impone il reclamo quale condizione di procedibilità. La ricorrente aveva qualificato come reclamo la denuncia di sinistro, ma in atti risultava la pec del 4 luglio 2025, con la quale il difensore contestava espressamente il diniego dell’11 giugno 2025.
Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui le disposizioni regolamentari non vanno intese in senso eccessivamente formale, non rilevando la qualificazione dell’atto come diffida, sollecito o reclamo, ma essendo sufficiente che il cliente sottoponga la doglianza e consenta all’impresa di replicare (Decisione AAS n. 383/2026). La pec del 4 luglio 2025 integra dunque la definizione dell’art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto e la relativa eccezione è respinta.
Nel merito, l’impresa non contesta né la legittimazione della ricorrente per subentro, né la qualificazione dell’evento come “evento atmosferico”, né l’inclusione del muro e del giardino tra i beni coperti. La questione si concentra sull’estensione della clausola art. 2.4.4. delle Condizioni generali di assicurazione, che limita l’indennizzo ai sinistri conseguenza immediata e diretta dell’evento atmosferico. Secondo l’impresa, il crollo deriverebbe dalla spinta orizzontale del terreno imbibito, con le piogge quale fattore solo indiretto.
Il Collegio richiama la giurisprudenza che qualifica come danno da evento atmosferico quello prodotto dall’accumulo di acqua che irrompe nel bene assicurato (C. app. Catania, 24 febbraio 2026, n. 25) e quello cagionato dalla caduta di un albero per forte vento (Trib. Treviso, 12 maggio 2025, n. 695). Tali principi si applicano al caso di specie, nel quale difetta ogni allegazione di eventi diversi idonei a interrompere il nesso causale.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ritiene non provata la sottoassicurazione: l’impresa si limita a un’affermazione apodittica priva di documentazione idonea a giustificare un valore del bene superiore a quello di euro 700.000 indicato in polizza, con conseguente rigetto dell’eccezione. È invece accolta l’eccezione relativa allo scoperto del 20%, con detrazione di euro 2.099,00. Le spese legali sono rigettate per difetto di allegazione, quantificazione e documentazione, nonostante la tempestività della richiesta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.