Valore a nuovo e indennizzo per furto fuori dall’abitazione (Arbitro Assicurativo n. 1015 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro i danni, la clausola che commisura l’indennizzo al valore a nuovo va interpretata, ai sensi degli artt. 1362 ss. cod. civ., nel senso che il costo di sostituzione si individua in relazione a un bene nuovo avente le medesime caratteristiche tecniche di quello distrutto, e non in relazione alla fascia di prezzo nella quale il bene si collocava al momento dell’acquisto. La clausola a primo rischio assoluto esclude l’applicazione della regola proporzionale e non opera quando l’impresa abbia commisurato l’indennizzo al valore di riacquisto. La copertura furto che garantisca il “contenuto” dell’abitazione non si estende alla sottrazione di beni avvenuta al di fuori dell’abitazione assicurata e delle sue dipendenze. La qualificazione del fatto da parte dell’impresa non vincola il Collegio, che può respingere la domanda per ragione diversa da quella addotta dalla compagnia.
Il Fatto
Il ricorrente, assistito da avvocato, agisce nei confronti dell’impresa con cui aveva sottoscritto una polizza per la tutela dell’abitazione e del nucleo familiare. Deduce un primo sinistro: in occasione di un temporale, un fulmine danneggiava un televisore acquistato nel 2010 per euro 2.405,00. Denunciato il sinistro, il perito stimava l’indennizzo in euro 500,00; l’impresa liquidava dapprima euro 150,00 e poi offriva euro 350,00, importi trattenuti dal ricorrente come acconti. Questi chiede la differenza fino a euro 1.500,00, sostenendo che l’indennizzo vada liquidato a primo rischio assoluto e non secondo il criterio proporzionale.
Il ricorrente deduce poi un secondo sinistro, occorso il 20 marzo 2024: all’esterno di un supermercato subiva il furto di un portafoglio con euro 200,00 in contanti e documenti, per la cui duplicazione spendeva euro 100,00. Chiede pertanto anche euro 300,00. L’impresa eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di previo reclamo sui singoli sinistri e per la natura non documentale della controversia, e nel merito contesta entrambe le pretese, qualificando il furto come avvenuto con destrezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quanto al primo sinistro, rileva che il reclamo non è in atti, ma che i riscontri dell’impresa ne comprovano l’invio; la pec del 20 ottobre 2025, ribadita con pec del 31 ottobre 2025, contiene una specifica contestazione dell’importo liquidato e integra gli estremi di una dichiarazione scritta di insoddisfazione idonea a incardinare il ricorso. Analoga conclusione vale per il secondo sinistro, rispetto al quale la pec del 20 ottobre 2025 contesta espressamente il diniego di copertura opposto dall’impresa. Il Collegio afferma il principio secondo cui, in presenza di più sinistri contro la stessa impresa, non è necessario un unico reclamo, potendo le contestazioni essere contenute in distinte dichiarazioni scritte, purché dedotte nel procedimento e tempestive.
Respinta anche l’eccezione fondata sull’art. 11, comma 8, del Decreto, il Collegio qualifica le questioni come di natura squisitamente interpretativa: l’interpretazione della clausola sul valore a nuovo per il primo sinistro e la verifica del perimetro delle coperture per il secondo. Il materiale probatorio allegato risulta sufficiente.
Nel merito, il contrasto sul primo sinistro non riguarda la clausola a primo rischio assoluto, che l’impresa non ha disapplicato, ma il significato di “equivalenza” nella definizione di valore a nuovo. Il Collegio privilegia la lettura dell’impresa: il bene “equivalente” deve essere omogeneo a quello distrutto quanto a caratteristiche tecniche. A conforto richiama il principio indennitario, che impedisce all’assicurato di ottenere un’utilità superiore a quella persa, e la Cass. civ., Sez. III, ord. 11 giugno 2026, n. 19283. La domanda è quindi respinta.
Quanto al furto, la garanzia riguarda il “contenuto”, ossia i beni posti nell’abitazione o nelle dipendenze dell’immobile. La sottrazione è avvenuta nel parcheggio di un supermercato, dunque fuori dall’ambito di copertura. Il rigetto non dipende dalla fattispecie del furto con destrezza, non esclusa dalla polizza, ma dall’assenza del requisito spaziale. Il ricorso è integralmente respinto, con soccombenza sulle spese.
Nota della Redazione
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