Sottoassicurazione ex art. 1907 cod. civ.: onere della prova a carico dell’assicuratore (Arbitro Assicurativo n. 649 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assicurazione contro i danni, l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 cod. civ. presuppone un confronto tra valore assicurato e valore commerciale del bene al momento del sinistro. Poiché tale regola costituisce un’eccezione che limita l’obbligazione dell’assicuratore, l’onere di provare la sproporzione grava interamente su chi intende avvalersene, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. In assenza di tale prova, l’assicurato ha diritto all’intero importo del danno, salvo lo scoperto contrattuale. La richiesta di risarcimento del danno da “tempo dedicato alla gestione della vicenda” ha natura non patrimoniale e non è risarcibile in re ipsa, richiedendo i presupposti elaborati da Cass. SS.UU. n. 26972/2008.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato una polizza R.C. Auto con garanzia accessoria furto e incendio, distribuita dall’intermediario convenuto. In sede di collocamento, tramite canali telematici, il sistema informatico determinava automaticamente un valore assicurato del veicolo pari a euro 20.000, indicato come non modificabile.
Dopo un sinistro per furto dei vetri degli specchietti e danneggiamento, con riparazione di euro 981,10, l’impresa liquidava euro 657,77, applicando lo scoperto di euro 200 e una decurtazione del 12,66% per insufficienza assicurativa, sul presupposto di un valore commerciale del veicolo, al momento del sinistro, di euro 22.900. Il ricorrente chiedeva euro 2.000, di cui euro 324,33 a titolo di differenza e il residuo per il tempo dedicato alla vicenda. Si costituivano impresa e intermediario, quest’ultimo eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La motivazione del Collegio
Il Collegio accoglie l’eccezione dell’intermediario. Questi operava come agente iscritto al RUI, riconducibile alla categoria delle c.d. MGA, e gestiva il sinistro in forza di un mandato dell’impresa, unico soggetto tenuto alla prestazione assicurativa. Respinta, invece, l’inammissibilità del ricorso: la domanda di risarcimento del danno ulteriore è consentita dall’art. 8, comma 3 del Decreto AAS, purché rappresentata come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo.
Nel merito, la questione centrale riguarda la possibilità di applicare la regola proporzionale in un caso di sottoassicurazione non consapevole, derivante da un valore determinato automaticamente dal sistema di distribuzione. Il Collegio richiama il principio indennitario e l’art. 1908 cod. civ., secondo cui rileva il valore della cosa al momento dell’evento e non quello dichiarato in polizza, salvo stima accettata per iscritto.
Richiamati Trib. Milano n. 1527/2020, Trib. Bergamo n. 2253/2022 e Cass. civ., sez. III, n. 25405/2013, il Collegio osserva che l’art. 1907 cod. civ. trova applicazione ipso iure, salvo diversa pattuizione. Tuttavia, poiché la regola proporzionale riduce il diritto dell’assicurato, chi la invoca deve provarne i presupposti. Nella specie l’impresa non ha dimostrato né il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro né i criteri di determinazione, fondati su un’unica banca dati professionale. Al ricorrente spetta quindi l’intero importo di euro 981,10, detratto lo scoperto di euro 200.
Quanto al danno da “tempo dedicato”, il Collegio lo qualifica come danno non patrimoniale, non configurabile in re ipsa. Mancano i tre presupposti della risarcibilità: rilevanza costituzionale dell’interesse leso, gravità della lesione e non futilità del pregiudizio. La domanda è pertanto infondata. Infine, l’eccezione sulla mancata produzione delle condizioni generali è respinta: la prova del contratto si fornisce con la polizza sottoscritta, ex art. 1888 cod. civ., come precisato da Cass. civ., sez. III, n. 6693/2024. Il ricorso è quindi parzialmente accolto nei confronti dell’impresa, con condanna al pagamento di euro 124,33 oltre interessi.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1888 c.c. – Prova del contratto
- Art. 1907 c.c. – Assicurazione parziale
- Art. 1908 c.c. – Valore della cosa assicurata
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova