Fabbisogno RMN: illegittimo il parere fondato sul solo dato numerico (TAR Puglia n. 1428 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di compatibilità al fabbisogno regionale di una struttura sanitaria non può esaurirsi nell’accertamento del mero dato numerico delle autorizzazioni già rilasciate e degli spazi residui, ma richiede un’istruttoria attuale e concreta sulla domanda sanitaria del territorio. Il rapporto parametrico fissato dalla normativa regionale, se applicato in modo esclusivo e avulso da ogni analisi epidemiologica e territoriale, non restituisce la fotografia del bisogno e determina deficit motivazionale. La pubblica amministrazione deve dar conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990. Il parere negativo fondato sul solo dato aritmetico è pertanto illegittimo e va annullato.
Il Fatto
Uno studio radiologico accreditato con il Servizio sanitario regionale, operante in un comune pugliese, ha presentato al Comune istanza per l’installazione di un’apparecchiatura di risonanza magnetica ad alto campo, modello di induzione magnetica pari a 0,55 tesla. Il Comune, verificate le condizioni urbanistiche ed edilizie, ha trasmesso la documentazione alla Regione per la prescritta verifica di compatibilità.
Con nota del 23.04.2024 la Regione ha espresso parere di compatibilità negativo, rilevando che nel Distretto socio-sanitario, con popolazione residente pari a 76.859 abitanti, il fabbisogno regolamentare è di due RMN e che due macchinari risultano già autorizzati presso altra struttura. Lo studio ha impugnato il provvedimento, deducendo violazione dell’art. 7, comma 3, L.R. n. 9/2017, carente istruttoria, eccesso di potere e illegittimità del R.R. n. 9/2022 nella parte in cui fissa il limite numerico come esclusivo e invalicabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, che subordina la verifica regionale al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture, in funzione dell’accessibilità ai servizi e della valorizzazione delle aree di insediamento prioritario. Su questa base la Regione ha adottato la L.R. n. 9/2017 e, da ultimo, il R.R. n. 9/2022, che all’art. 3 fissa il rapporto di una RMN ogni 50.000 abitanti con riferimento al Distretto socio-sanitario.
Secondo il Tribunale, la Regione ha compiuto una verifica circoscritta al mero accertamento degli spazi residui di inserimento di nuovi macchinari. Un simile accertamento non restituisce la fotografia della domanda sanitaria in un dato momento storico. Il richiamo ai parametri normativi impone invece un’analisi istruttoria del bisogno di prestazioni, riferita all’attualità, che tenga conto del dato epidemiologico, dell’invecchiamento della popolazione e della crescita della domanda di assistenza.
Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 6204 dell’11.07.2024, secondo cui la valutazione del fabbisogno non può essere illimitata né schiudere la strada a ingiustificate e sproporzionate restrizioni dell’iniziativa economica. È necessaria una valutazione in concreto, accurata e attualizzata, sorretta da idonea istruttoria, senza che ciò si traduca in un illegittimo blocco all’accesso del nuovo operatore sul mercato.
Quanto alle liste di attesa, la Regione ha opposto che lo studio, privo di accreditamento, erogherebbe prestazioni in regime privatistico. La tesi non è condivisa: la presenza di liste di attesa testimonia l’inadeguatezza del parametro numerico e la necessità di una verifica aggiornata. La motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, e proprio le risultanze istruttorie consentono il sindacato sulla scelta discrezionale.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del parere impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.