Accreditamento sanitario e ius superveniens: rileva il fabbisogno al momento del provvedimento (TAR Calabria n. 1627 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità del provvedimento amministrativo di accreditamento si valuta con riferimento alla disciplina e alla programmazione vigenti al momento della sua adozione, non a quello di avvio del procedimento. Il principio tempus regit actum impone all’amministrazione di considerare le sopravvenienze normative e fattuali intervenute prima della determinazione finale. Il giudicato amministrativo trova un limite intrinseco nel sopravvenuto mutamento della realtà, sì che in sede di riesercizio del potere l’amministrazione deve tenere conto delle sopravvenienze di fatto e di diritto. L’accreditamento è funzionale alla soddisfazione del fabbisogno riconosciuto dalla competente amministrazione: disporlo per prestazioni non più richieste è irrazionale, tanto per un nuovo accreditamento quanto per una riconversione. La motivazione dell’atto può essere integrata in giudizio con gli atti del procedimento, se offrono elementi sufficienti e univoci per ricostruire le concrete ragioni della determinazione.
Il Fatto
La società ricorrente, già accreditata per posti di casa protetta per anziani, aveva chiesto la trasformazione e riconversione delle attività accreditate, includendo prestazioni semiresidenziali SR1 e prestazioni di assistenza domiciliare integrata. Con sentenza n. 206 del 2022 il TAR aveva accertato l’inadempimento della Regione e dell’Ufficio commissariale all’obbligo di concludere il procedimento, ordinando l’adozione di un provvedimento espresso e nominando un commissario ad acta.
Insediato l’ausiliario, fu rilasciato l’accreditamento definitivo per parte delle prestazioni richieste; restava da decidere sulle prestazioni SR1 e ADI. Il nuovo commissario richiese all’ASP il parere di compatibilità con il fabbisogno, che fu reso in senso negativo. La società ha impugnato tale nota, deducendo la violazione del principio tempus regit actum, l’elusione del giudicato e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto respinto le eccezioni processuali: il ricorso è tempestivo, perché solo la nota dell’ASP ha determinato l’arresto del procedimento e fatto sorgere l’interesse all’impugnazione; il Ministero della Salute è privo di legittimazione passiva; i motivi sono chiari e puntualmente controdedotti.
Nel merito, il nodo è la gestione delle sopravvenienze rispetto alla domanda e al giudicato. Il Collegio richiama la recente sentenza della Sezione n. 1300 del 2024: l’amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento e prima della determinazione finale, non potendo cristallizzare l’assetto normativo alla data dell’istanza di parte. La legittimità dell’atto si misura sulla disciplina vigente al momento della sua adozione, perché lo ius superveniens reca una diversa valutazione degli interessi pubblici.
Lo stesso limite vale rispetto al giudicato amministrativo, che trova un ostacolo logico e pratico nel mutamento sopravvenuto della realtà fattuale o giuridica, tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante. In sede di riesercizio del potere l’amministrazione non resta vincolata per i tratti liberi della propria attività e deve tenere conto delle sopravvenienze, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 1576 del 2024 e dalla sentenza della stessa Sezione n. 1573 dell’11 novembre 2024.
Applicando tali principi, il Tribunale osserva che non potevano essere ignorate le modifiche della programmazione sanitaria regionale. L’accreditamento serve a soddisfare il fabbisogno riconosciuto: disporlo per prestazioni non più richieste è irrazionale, sia per un nuovo accreditamento sia per una conversione.
Quanto alla motivazione, le ragioni del diniego, sintetiche nella nota impugnata, risultano chiarite dalla successiva nota del 4 marzo 2024. Il fabbisogno regionale, definito con decreto commissariale n. 197 del 2023, assegna all’ASP un numero di posti SR1 inferiore a quelli già accreditati sul territorio; le prestazioni ADI risultano coperte dalle nuove strutture accreditate nel 2023. Tali spiegazioni sono satisfattive e l’integrazione in giudizio della motivazione è ammissibile, secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 7724 del 2024, quando gli atti dell’istruttoria offrono elementi univoci. Il ricorso è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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