Obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza di rettifica del PGT (TAR Lombardia n. 2776 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia urbanistica, il Comune ha il dovere giuridico di provvedere con un provvedimento espresso sull’istanza del privato che, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo di un’opera pubblica, solleciti l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 166, comma 5, d.lgs. n. 163/2006. Tale obbligo sussiste anche quando la richiesta sia qualificabile come rettifica del PGT non riconducibile al procedimento semplificato dell’art. 13, comma 14-bis, l.r. Lombardia n. 12/2005, non potendo l’amministrazione restare silente sull’istanza. Il dovere di pronuncia trova fondamento nell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone di riscontrare con provvedimento espresso, anche in forma semplificata, pure le domande manifestamente inammissibili o infondate, purché attinenti all’esercizio di un pubblico potere.

Il Fatto

Una società proprietaria di immobili nel territorio comunale ha presentato al Comune un’istanza di correzione di errore materiale e rettifica del Piano di Governo del Territorio. La richiesta mirava a conseguire l’esatta determinazione delle fasce di rispetto e di salvaguardia, in coerenza con la definitiva localizzazione dell’infrastruttura autostradale, approvata con deliberazione del CIPE in data 06.11.2009.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, la società ha adito il TAR con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna del Comune a provvedere entro un termine assegnato, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, valorizzando l’ampia discrezionalità che connota le scelte urbanistiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 14-bis, l.r. Lombardia n. 12/2005, che consente ai Comuni, con deliberazione consiliare analiticamente motivata, di procedere a correzione di errori materiali, rettifiche e interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante. Richiamando propri precedenti, il Tribunale ribadisce che la rettifica è ammissibile solo in presenza di un errore materiale manifesto e immediatamente riconoscibile, eliminabile con un vincolato procedimento logico-matematico, senza necessità di interpretare la volontà dell’amministrazione.

Su questa base, il Collegio esclude che l’istanza della ricorrente sia riconducibile a mera correzione di errore materiale: essa mira piuttosto a sollecitare l’adeguamento della pianificazione locale alla progettazione definitiva dell’infrastruttura viaria, ai sensi dell’art. 166, comma 5, d.lgs. n. 163/2006. Tale adeguamento non può essere conseguito attraverso il procedimento semplificato né al di fuori delle procedure di variante, trattandosi di recepire prescrizioni e vincoli sopravvenuti rispetto all’originaria approvazione del PRG.

Accertato ciò, la Corte affronta la questione centrale: se il Comune avesse comunque il dovere di rispondere. Ricostruisce l’evoluzione interpretativa sull’obbligo di provvedere, che muove dalla sussistenza di una specifica norma attributiva di poteri, si estende agli atti generali di pianificazione e programmazione e, da ultimo, alle ipotesi in cui ragioni di giustizia ed equità impongano una determinazione ovvero sorga una legittima aspettativa del privato a conoscere il contenuto delle determinazioni.

Il Collegio valorizza l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che conferma la prevalenza del diritto a una risposta, fosse anche di inammissibilità, e ritiene configurabile l’obbligo di provvedere in presenza di un potere che incide su una posizione qualificata e differenziata, a prescindere dalla natura discrezionale del potere o dai caratteri generali dell’atto. Nella fattispecie, la ricorrente non sollecita un autonomo potere di pianificazione, ma l’adempimento di un’attività doverosa imposta dall’art. 166, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, funzionale sia alla tutela dei privati da vincoli non più attuali, sia alla realizzazione dell’opera. Il ricorso è pertanto accolto e il Comune condannato a pronunciarsi entro quarantacinque giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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