Fallimento in estensione dei soci e autonoma insolvenza della supersocietà di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 144 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il fallimento in estensione dei soci di una supersocietà di fatto presuppone l’accertamento, autonomo e non meramente incidentale, sia dell’esistenza della società occulta o di fatto cui sia riferibile l’attività dell’imprenditore già dichiarato fallito, sia della di quest’ultima. L’insolvenza della società di fatto può essere desunta anche muovendo, quale fatto indiziante, dall’insolvenza di uno o più soci, ma senza alcuna automatica traslazione né esaurimento in essa della prova richiesta dall’art. 5 l. fall. Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, l’omessa o infruttuosa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. Accertata la mancanza di una autonoma insolvenza della supersocietà, la revoca del fallimento per ripercussione si estende, per coerenza logica, a tutti i soci illimitatamente responsabili, ancorché non evocati nel giudizio di reclamo.

Il Fatto

La Corte d’appello, in accoglimento del reclamo di due soci, aveva revocato la dichiarazione di fallimento in estensione pronunciata dal Tribunale nei loro confronti quali componenti di una asserita supersocietà di fatto costituita tra gli stessi, un ulteriore socio e due società già dichiarate fallite.

La Corte distrettuale aveva escluso che gli elementi valorizzati dal primo giudice — collegamento tra le due società e avvicendamento dei soci nell’amministrazione — fossero sufficienti a configurare un’autonoma entità imprenditoriale occulta. Aveva inoltre rilevato il difetto di accertamento dello stato di insolvenza della società di fatto, mai allegato dalla curatela. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione; uno dei soci ha proposto separato ricorso, poi riunito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta prioritariamente la questione dell’insolvenza, ritenuta dirimente dalla stessa Corte territoriale. Richiamando un proprio precedente, si afferma che il fallimento della supersocietà costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento per ripercussione dei soci e postula l’accertamento di entrambi i requisiti: l’esistenza della società occulta o di fatto e la sua autonoma insolvenza.

Si esclude che il fallimento dei soci possa fondarsi su un accertamento meramente incidentale della supersocietà. La sentenza dichiarativa ha natura costitutiva ed efficacia ex nunc, e all’insolvenza del socio già fallito potrebbe non corrispondere quella della società di fatto. È dunque necessario il riscontro di una autonoma e affatto propria insolvenza, che può desumersi anche dall’insolvenza dei soci quale fatto indiziante, ma senza automatismi probatori.

I precedenti invocati dal ricorrente non confliggono con tali principi: il primo riguarda il socio illimitatamente responsabile non legittimato a contestare il fallimento della società, il secondo richiama espressamente la autonoma insolvenza della società di fatto. Nel caso concreto nessuna verifica risulta compiuta dal Tribunale, né elementi erano stati allegati dal Fallimento.

Quanto al ricorso principale, il primo motivo è inammissibile: esso investe una ratio decidendi distinta e autonoma — l’esistenza stessa della società di fatto — rispetto a quella dell’insolvenza, rimasta vanamente impugnata. Opera il principio per cui l’infruttuosa impugnazione di una delle autonome ragioni fondanti rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.

Accolto invece il terzo motivo del ricorso incidentale. Esclusa in sede di merito la cooperazione societaria e la stessa prospettazione dell’insolvenza della supersocietà, viene meno la dichiarazione di fallimento per ripercussione di tutti i soci; la Corte avrebbe dovuto revocarla anche nei confronti del socio non evocato in appello, con decisione nel merito. Le spese tra il Fallimento e i due soci seguono la soccombenza; quelle relative al socio non comparso in secondo grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *