L’omesso esame di documenti e difese non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 22684 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. qualora la censura non concerna un fatto storico principale o secondario, ma si risolva nella contestazione della valutazione di documenti, prove o argomentazioni difensive, pure se non espressamente menzionati in sentenza. Il vizio denunciabile è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, inteso in senso storico-naturalistico, e non si estende al cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove da parte del giudice di merito. La parte ricorrente ha l’onere di indicare, a pena di inammissibilità, il fatto storico, il dato da cui esso risulta esistente, le modalità e i tempi della sua discussione processuale e la sua decisività. Le produzioni documentali effettuate solo in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. sono inammissibili, eccedendo i casi tassativi previsti dall’art. 372 c.p.c.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società proponeva, nel 2014, un’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. nei confronti dell’ex amministratrice, imputandole atti di mala gestio per distrazioni di attivo e storni contabili non giustificati. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando la convenuta per la sola distrazione di attivo. In esito al giudizio di appello, la Corte distrettuale riformava la decisione, escludendo la responsabilità per i costi di trasporto ma affermandola per le operazioni di storno contabile, con condanna al pagamento della somma corrispondente alla perdita patrimoniale.
Avverso tale sentenza l’amministratrice proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, lamentando l’omesso esame di documentazione difensiva, la carenza di prova del nesso causale, un’errata qualificazione della responsabilità e la regolamentazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili, sebbene per ragioni differenti. Con riguardo al primo e al secondo motivo, incentrati sull’omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Corte ne ha escluso l’ammissibilità, poiché le censure non involgevano un “fatto storico” decisivo, ma si risolvevano nella contestazione della mancata o erronea valutazione di documenti, allegazioni difensive e risultanze istruttorie, profili questi estranei al paradigma normativo invocato.
La S.C. ha richiamato il principio per cui il vizio di omesso esame attiene esclusivamente al fatto storico principale o secondario, e non già alle questioni o alle tesi difensive non esaminate o disattese dal giudice. Ha precisato che, laddove il fatto storico sia stato comunque considerato, non è configurabile l’omesso esame di singoli elementi istruttori, né il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove da parte del giudice di merito, né l’omesso esame delle argomentazioni difensive.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne ha rilevato la genericità e il mancato assolvimento dell’onere di autosufficienza, non consentendo di comprendere i termini dell’asserita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il quarto motivo, concernente le spese, è stato invece assorbito dalla declaratoria di inammissibilità dei precedenti, pur rilevando la Corte che la soccombenza reciproca sorreggeva la compensazione disposta dalla sentenza impugnata.
La Corte ha infine giudicato inammissibile la deduzione svolta in memoria circa una sopravvenuta sentenza penale di assoluzione per i medesimi fatti, trattandosi di una produzione documentale eccedente i tassi limiti di cui all’art. 372 c.p.c. Ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso, senza statuire sulle spese in assenza di difese dell’intimato, dando atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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