Falsa dichiarazione di ospitalità e revoca del permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 23 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno è revocato quando manchino i requisiti che ne consentono il rilascio. La produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza nel territorio nazionale integra una causa di revoca, che prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa dello straniero: il mendacio opera come fatto, quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretta. La falsità documentale è bastevole a fondare il provvedimento reiettivo, in disparte ogni ulteriore analisi sulla pericolosità sociale e sulla durata del soggiorno. L’eventuale disponibilità di alloggio e l’attività lavorativa svolta si configurano come elementi estranei al giudizio, non potendo sanare la falsità della documentazione in virtù della quale il titolo era stato rilasciato. Stante la natura vincolata del provvedimento, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’illegittimità.
Il Fatto
Il Questore della Provincia ha revocato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato al ricorrente, cittadino gambiano, sul rilievo che, per il tramite di due soggetti terzi, aveva prodotto mendaci dichiarazioni di ospitalità in occasione della presentazione dell’istanza. La motivazione richiama una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nei confronti dei predetti terzi e il sequestro preventivo di 67 titoli di soggiorno, tra i quali quello del ricorrente.
Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo l’omessa notifica dell’avviso di avvio del procedimento, la carenza istruttoria, l’omesso apprezzamento della sopravvenuta stabilizzazione lavorativa e la violazione dell’art. 8 c.e.d.u. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare e, all’udienza pubblica, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato i motivi secondo l’ordine logico-giuridico e diacronico procedimentale, richiamando Cons. Stato Ad. Plen. n. 9/2014: prima i presupposti del potere, poi la correttezza procedurale, infine la proporzionalità nel bilanciamento con gli interessi convenzionali. Il secondo e il terzo motivo sono stati trattati congiuntamente e respinti richiamando la sentenza n. 3381 del 14 ottobre 2024 della stessa Sezione.
La Corte ha ribadito il condiviso orientamento secondo cui la produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza nel territorio è sanzionabile con la perdita del titolo, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi (Cedu, sez. I, 14 febbraio 2012, Antwi). Il mendacio rileva quale fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo (Consiglio di Stato sez. III, 28 marzo 2023, n. 3188). Nel caso di specie, la pronuncia di patteggiamento richiamata nel provvedimento attesta il sistema di artifici volto a far conseguire il titolo, la cui rilevanza prescinde dalla condizione di dolo o colpa dello straniero.
Le critiche difensive non hanno mutato la conclusione. La dichiarazione di effettiva dimora nell’immobile è risultata assertiva e non suffragata da riscontri probatori; alla querela per furto non può attribuirsi rilievo, non trattandosi di atto con funzione certificativa. L’attestazione di stabilizzazione lavorativa è apparsa sguarnita di prova, non bastando la mera visura camerale risalente al 2020. In radice, la disponibilità di alloggio e l’attività lavorativa sono elementi estranei al giudizio.
La lettura in combinato disposto con l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 ha ulteriormente avvalorato l’interpretazione: l’Amministrazione, avvedutasi della falsità nella fase istruttoria, deve dichiarare l’inammissibilità della domanda. Il quarto motivo è stato respinto alla luce della giurisprudenza EDU (Cedu, sez. V, 23 giugno 2022, Alleleh) e dell’orientamento nazionale secondo cui la falsità documentale è bastevole a fondare la revoca (Consiglio di Stato sez. III, 29 settembre 2022, n. 8377). Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in 1.500,00 euro.
Nota della Redazione
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