Poteri sostitutivi regionali e commissariamento del comune inerte sul servizio idrico (TAR Sicilia n. 1569 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizio idrico integrato, l’inerzia dell’ente di governo dell’ambito rispetto agli adempimenti imposti dalla legge legittima l’esercizio dei poteri sostitutivi del Presidente della Regione, che non incontra il limite degli atti a valle della scelta del modello gestorio ma si estende alla scelta stessa, ove non formalizzata in un provvedimento conclusivo. Le deliberazioni assembleari di mero indirizzo non vincolano il commissario. Il comune che rifiuti di adottare gli atti esecutivi della scelta già assunta a monte compie un atto vincolato, con conseguente legittimità del suo commissariamento. La pubblicazione on line non prevista dalla legge non fa decorrere il termine decadenziale, che resta ancorato alla prova rigorosa della piena conoscenza dell’atto.
Il Fatto
Il comune ricorrente impugnava il decreto con cui il Presidente della Giunta regionale, accertata l’inerzia dell’Assemblea Territoriale Idrica nel provvedere all’affidamento del servizio idrico integrato entro i termini di legge, aveva nominato un commissario. Questi adottava le deliberazioni relative all’aggiornamento del piano d’ambito, alla scelta della forma di gestione mediante società a capitale misto e all’approvazione di statuto e patti parasociali, oltre all’avviso per la selezione del socio privato operativo.
Il Consiglio comunale aveva respinto l’adesione alla costituenda società; l’assessorato regionale nominava quindi un commissario in sostituzione dell’organo consiliare, che deliberava l’adesione. Il comune impugnava l’intera catena di atti, contestando i presupposti del commissariamento, l’esercizio del potere sostitutivo, la compressione dell’autonomia comunale e la legittimità del bando.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’ATI non è prevista dalla legge né in base alla legge, sicché non assume valore di pubblicità ufficiale ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.; il dies a quo resta ancorato alla piena conoscenza, che l’eccepiente deve provare in modo certo e rigoroso. Richiamati Cons. Stato, Sez. III, n. 5570/2018 e TAR Molise n. 182/2023, il ricorso è dichiarato tempestivo.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 147 d.lgs. n. 152/2006, l’art. 149-bis, l’art. 172, comma 4, il d.l. n. 115/2022 convertito in legge n. 142/2022 e la normativa regionale siciliana. Le deliberazioni assembleari del 2022 costituivano atti di mero indirizzo, mai confluiti in una determinazione finale; la successiva revisione dimostrava l’assenza di una scelta conclusiva alla data del commissariamento. Il potere sostitutivo era quindi atto dovuto e comprendeva anche la scelta del modello, non essendo configurabile un commissariamento parziale.
La scelta della società mista è sorretta da adeguata motivazione e non richiede la motivazione rafforzata prevista per gli affidamenti in house di rilevanza europea. Il richiamo all’acqua come bene comune, contenuto nella l.r. n. 19/2015, non impedisce la gestione tramite società mista; la Corte cost. n. 93/2017 ha dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 2, di quella legge per contrasto con l’art. 149-bis.
Quanto al commissariamento del comune, la competenza assessoriale discende dal trasferimento delle funzioni già dell’ARRA; il comune non poteva discostarsi dalla scelta compiuta a monte, costituendo la delibera consiliare atto vincolato. Il rifiuto rendeva il commissariamento legittimo. Non sussiste la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 175/2016, riferendosi l’onere di consultazione alle società a costituzione volontaria e non a quelle imposte per legge.
Il motivo sul bando è inammissibile per difetto di interesse e comunque improcedibile, essendo la gara andata deserta. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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