Il giudice dell’esecuzione può fissare il termine risarcitorio in cinque anni (Cass. pen. Sez. I n. 3918 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento che subordini la sospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo risarcitorio deve fissare il termine per l’adempimento ai sensi dell’art. 165, comma 6, cod. pen.; l’omessa determinazione integra una violazione di legge sostanziale. Passata in giudicato la sentenza e perdurando l’omissione, il Giudice dell’esecuzione, su richiesta di parte o del pubblico ministero, è tenuto a fissare il termine, esercitando i poteri propri del giudice della cognizione e senza incontrare preclusioni. Nell’esercizio di tale potere-dovere, egli può determinare il termine nella misura quinquennale di cui all’art. 163, comma 1, cod. pen., fermo restando che il decorso del termine non determina affatto l’estinzione automatica del reato quando l’obbligo risarcitorio non sia stato adempiuto: in tal caso, ai sensi dell’art. 168 cod. pen., la sospensione deve essere revocata.
Il Fatto
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento aveva chiesto al Giudice dell’esecuzione di determinare il termine per l’adempimento dell’obbligo risarcitorio, imposto a titolo di condizione per la concessione della sospensione condizionale della pena nell’ambito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il G.U.P., nel pronunciare la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., aveva infatti omesso di stabilire il dies ad quem entro il quale l’obbligo doveva essere adempiuto.
Il Giudice dell’esecuzione, richiamato un precedente di legittimità, aveva determinato il termine in cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il pubblico ministero aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Giudice dell’esecuzione fosse tenuto a indicare un termine più breve, poiché il decorso del termine quinquennale avrebbe determinato l’estinzione del reato e la sollevazione dall’onere risarcitorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure del pubblico ministero. In primo luogo, ha ricordato che le Sezioni Unite n. 37503 del 2022 hanno chiarito che l’omessa determinazione del termine ex art. 165, comma 6, cod. pen. costituisce una violazione di legge sostanziale e che il Giudice dell’esecuzione, passata in giudicato la sentenza, deve colmare la lacuna senza incontrare «alcuna preclusione di sorta».
La Corte ha quindi precisato che, nell’esercizio di tale potere, il Giudice dell’esecuzione è pienamente libero di determinarsi ed è facultato a fissare il termine nella misura quinquennale di cui all’art. 163, comma 1, cod. pen., esercitando le prerogative proprie del giudice della cognizione. La soluzione adottata dal Tribunale di Trento è pertanto legittima.
Quanto all’erronea premessa del ricorrente, la Corte ha chiarito che il decorso del termine quinquennale non comporta affatto l’estinzione automatica del reato. Se il condannato, decorso il periodo di tempo, ha ottemperato all’onere risarcitorio e non ha commesso ulteriori reati, il reato si estingue; se invece, pur astenendosi dalla commissione di ulteriori reati, non ha adempiuto all’obbligo, il reato non può estinguersi e la sospensione della pena deve essere revocata ai sensi dell’art. 168 cod. pen..
La decisione impugnata è stata pertanto ritenuta conforme al paradigma legale di riferimento e assistita da motivazione priva di vizi, con conseguente rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena
- Art. 165 c.p. – Obblighi del condannato
- Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta