Ottemperanza delle spese di lite: legittimazione esclusiva del difensore antistatario (TAR Lombardia n. 2666 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., si instaura tra il difensore distrattario e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Tale rapporto, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Ne consegue che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo. La legittimazione esclusiva sussiste anche quando l’avvocato agisce in proprio, essendo stato dichiarato antistatario nei giudizi di merito.
Il Fatto
Un avvocato, dichiaratosi antistatario in cinque distinti giudizi civili conclusisi con sentenze di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in suo favore, ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Con i titoli esecutivi, il Ministero era stato condannato a rifondere le spese processuali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
L’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha documentato l’avvenuto pagamento delle somme liquidate con due delle cinque sentenze. Per i restanti tre titoli, invece, non risultava effettuato alcun pagamento, neppure parziale, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato la questione della legittimazione attiva del difensore distrattario, richiamando il principio secondo cui la distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c. instaura un rapporto autonomo tra il difensore e la parte soccombente. Tale rapporto si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il proprio procuratore, senza sovrapporvisi. La giurisprudenza costantemente citata, tra cui Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010, conferma che solo il difensore antistatario può agire per l’esecuzione del giudicato nella parte in cui ha disposto il pagamento in suo favore.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per le due sentenze del Tribunale di Varese, essendo stato documentato e confermato dal ricorrente l’avvenuto pagamento delle relative spese.
Quanto alle restanti tre sentenze, il credito non è stato contestato dall’amministrazione né nell’an né nel quantum. Il Collegio ha accertato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni per il pagamento integrale e nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Non è stata invece riconosciuta la penalità di mora richiesta, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo effettivamente trascorso e dell’entità delle somme. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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