Ottemperanza al giudicato sulla carta docente per il precario (TAR Toscana n. 1240 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’avvenuta formazione del giudicato e l’inosservanza del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto al docente a tempo determinato il beneficio della carta del docente. Alla persistente inerzia consegue la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo. Il ritardo nell’esecuzione del giudicato integra di per sé il presupposto per l’adozione dei provvedimenti sostitutivi.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato ha ottenuto dal Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto al beneficio economico della carta del docente, istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre annualità scolastiche. La sentenza ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo corrispondente e degli interessi sino al saldo, oltre alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Passata in giudicato la decisione e notificatale all’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, lamentando l’inerzia del Ministero. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, muovendo dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza posta a fondamento del ricorso è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e risulta osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione.
Il percorso argomentativo si fonda su un accertamento cronologico puntuale: la notifica della sentenza anche ai fini esecutivi risale al 2 agosto 2023, la specifica diffida a provvedere è stata inviata il 12 ottobre 2023 e reiterata il 10 maggio 2024, la notifica del ricorso per ottemperanza è del 27 maggio 2024. Non è contestato che il Ministero non abbia provveduto al pagamento delle somme spettanti, essendo state corrisposte soltanto le spese di lite in favore del difensore antistatario.
Su queste premesse il TAR ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e il corrispondente importo complessivo di euro 1.500,00 per le tre annualità, oltre interessi legali sino al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega all’interno della medesima struttura, chiamato a provvedere nei sessanta giorni successivi.
Il ritardo maturato ha inoltre giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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