Ottemperanza al decreto di equa riparazione e penalità di mora (TAR Calabria n. 1238 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per l’esecuzione del decreto emesso ex art. 5-ter legge n. 89/2001 divenuto definitivamente esecutivo, una volta decorso il termine semestrale dalla richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del titolo giurisdizionale ritualmente notificato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro. Essa ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e in qualità di erede, ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi dell’art. 5-ter legge n. 89/2001, con il quale era stata riconosciuta, in suo favore, la somma di euro 6.300,00 oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo, nonché la condanna alle spese di lite a favore del procuratore distrattario.
Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo. La ricorrente aveva inoltrato all’amministrazione la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, senza ottenere alcun adempimento. Ha quindi chiesto la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero della Giustizia non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato è munito di autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. La ricorrente ha proposto l’istanza di pagamento e dalla sua presentazione sono decorsi i sei mesi previsti dalla norma.
Quanto all’onere probatorio, il Tribunale rileva che l’amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur regolarmente notificato. L’inadempimento risulta dunque accertato e i requisiti per l’accoglimento sono integrati.
La questione più rilevante attiene alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove da Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e dalla successiva novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015, che ha espressamente previsto l’istituto per tale fattispecie.
Non emergendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora viene determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio ne sottolinea il carattere sanzionatorio: la somma si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta.
Il Tribunale ordina quindi all’amministrazione di eseguire il titolo nel termine di 60 giorni e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata refusione, provvederà il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale.
Nota della Redazione
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