Revoca della concessione di suolo pubblico e autonomia della decadenza per morosità (TAR Puglia n. 240 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione comunale revoca una concessione di occupazione di suolo pubblico, fondandosi su una pluralità di ragioni tra cui la morosità nel pagamento dei tributi locali, va qualificato, al di là del nomen iuris adottato, come revoca-decadenza, ove almeno una delle ragioni poste a fondamento sia sussumibile tra i presupposti della decadenza previsti dal regolamento comunale. La sussistenza di una siffatta autonoma ragione giustificatrice, non validamente confutata, è idonea a sorreggere da sola il provvedimento e determina l’improcedibilità delle ulteriori censure. Le doglianze costruite sull’assunto che l’atto sia revoca in senso stretto e difetti dei presupposti di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 sono pertanto infondate. La sopravvenuta adozione del provvedimento da parte dell’organo competente rende improcedibile per difetto di interesse il ricorso principale che contesti l’incompetenza dell’organo che aveva inciso sul parere presupposto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’impresa individuale che gestisce un bar in un immobile comunale, otteneva nel 2023 la concessione di occupazione di suolo pubblico per collocare tavoli, sedie e ombrelloni nell’area antistante l’esercizio, nonché una seconda concessione per un totem e un’insegna. Entrambe si fondavano su un parere favorevole della Polizia Locale.

A seguito di controlli e di un provvedimento del Questore che sospendeva la licenza di somministrazione per sette giorni, il responsabile della Polizia amministrativa annullava in autotutela quel parere e ordinava la rimozione degli arredi. Il Comune adottava poi, tramite il SUAP, la revoca della concessione n. 143/2023, richiamando le risultanze dei controlli. La ricorrente impugnava sia la nota di annullamento del parere con il ricorso principale, sia la revoca con motivi aggiunti, deducendo l’incompetenza dell’organo e l’assenza dei presupposti della revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame dei motivi aggiunti, ritenendoli centrali. La prima questione riguarda la qualificazione dell’atto: il regolamento comunale, agli artt. 12 e 13, disciplina decadenza e revoca confondendo i rispettivi presupposti, tanto che tra i casi di revoca annovera un’ipotesi di decadenza, ossia la manutenzione indecorosa dei luoghi. Il giudice ritiene perciò che, al di là del nomen iuris, il provvedimento vada qualificato come revoca-decadenza.

Tra le ragioni poste a fondamento dell’atto, la morosità nel pagamento dei tributi locali rientra espressamente tra i presupposti della decadenza. La censura sul punto è giudicata generica e smentita in fatto dalla certificazione dell’ufficio tributi, che attesta il mancato pagamento di TARI e COSAP, senza prova contraria della ricorrente. Tale ragione, autonoma e concorrente, è già idonea a sorreggere il provvedimento, con conseguente improcedibilità delle ulteriori doglianze.

In ogni caso, il Collegio ritiene le censure infondate nel merito, poiché basate sull’erroneo assunto che si tratti di revoca in senso stretto priva dei presupposti dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Anche a voler seguire tale qualificazione, la presenza di cibo maleolente per animali di affezione in prossimità dei locali integra l’indecorosa manutenzione del suolo oggetto di concessione, presupposto previsto dall’art. 13 del regolamento comunale. I motivi aggiunti non sono quindi accolti.

Quanto al ricorso principale, la ricorrente contestava l’incompetenza dell’organo che aveva annullato il parere. Il Collegio osserva che la sopravvenuta revoca adottata dall’organo competente per regolamento supera il ricorso, privandolo del requisito dell’utilità: i vizi sui presupposti sono stati scrutinati con i motivi aggiunti. Il ricorso principale è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese seguono la soccombenza verso il Comune, liquidate in dispositivo; sono compensate con il Ministero della Difesa, del cui eccepito difetto di legittimazione passiva il Collegio dà atto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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