Restituzione del fondo e risarcimento per occupazione illegittima, responsabilità solidale (TAR Puglia n. 41 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata emanazione del decreto di esproprio entro i termini di legge configura un illecito permanente della Pubblica Amministrazione, che non determina l’acquisto della proprietà del bene in capo all’ente occupante. Il proprietario illegittimamente spogliato ha diritto alla restituzione del fondo, previa demolizione e riduzione in pristino, salva la facoltà dell’Amministrazione di attivare la procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. In caso di occupazione sine titulo, il risarcimento del danno per mancato godimento è dovuto per l’intero periodo di occupazione illegittima, a partire dalla scadenza del quinquennio dalla dichiarazione di pubblica utilità, ed è parametrato al 5% annuo del valore venale del bene, con rivalutazione e interessi secondo i principi delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995. La responsabilità per i danni è solidale tra l’Amministrazione e il soggetto gestore che abbia realizzato l’opera pubblica sul suolo illegittimamente occupato e ne tragga utilità.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni edificabili, hanno dedotto l’illegittimità di due procedure espropriative poste in essere dal Comune e dal gestore del servizio idrico per la realizzazione di un tronco fognario e di una strada pubblica. In entrambi i casi, l’occupazione dei suoli è avvenuta senza che fosse mai stato emanato il decreto definitivo di esproprio, né conclusa la procedura di acquisizione sanante.

I proprietari hanno quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, la condanna alla restituzione dei terreni previa demolizione delle opere e, in subordine, il risarcimento del danno per la perdita dei beni a seguito dell’irreversibile trasformazione. Hanno inoltre domandato il risarcimento per il mancato godimento dei fondi a decorrere dalla scadenza del termine di occupazione legittima.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma primo, lett. g), c.p.a., trattandosi di controversia su comportamenti riconducibili all’esercizio del pubblico potere in materia espropriativa, ancorché non sia intervenuto il formale atto traslativo.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che la mancata emanazione del decreto di esproprio configura un illecito permanente della P.A., che cessa solo con la restituzione del fondo, un accordo transattivo, la compiuta usucapione o un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016, ha escluso che l’occupazione illegittima determini l’acquisto della proprietà in capo all’Amministrazione, rimanendo il bene nella titolarità del privato.

La domanda di restituzione è stata accolta nei confronti del Comune, unico soggetto competente a disporre la riduzione in pristino o ad attivare la procedura acquisitiva. Quanto alla responsabilità risarcitoria, essa è stata configurata in solido tra Comune e gestore del servizio idrico in relazione all’intervento realizzato dal secondo, mentre per l’opera comunale la responsabilità è stata posta a esclusivo carico dell’Ente locale.

Il danno per mancato godimento è stato quantificato nel 5% annuo del valore venale del terreno, dalla scadenza del quinquennio dalla dichiarazione di pubblica utilità sino all’effettiva restituzione o acquisizione sanante, con rivalutazione ISTAT e interessi legali secondo il criterio delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995. Il Comune e il gestore sono stati condannati a formulare una proposta di pagamento entro sessanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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