Farmacia mantenuta in pianta organica e cessata materia del contendere (TAR Puglia n. 637 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della pubblica amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, quale conseguenza di un ulteriore provvedimento che interviene nel rapporto in contestazione. La sopravvenuta revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche che mantenga la sede gestita dal ricorrente soddisfa pienamente la pretesa sostanziale e supera implicitamente il provvedimento sindacale di chiusura impugnato. Il giudice amministrativo dichiara pertanto il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., anche quando il nuovo assetto disattenda un precedente invito regionale alla soppressione della sede. La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione degli esiti della fase cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva la sede farmaceutica n. 1 del Comune di Taranto, acquistata nel 2017 dagli eredi del titolare defunto. L’autorizzazione al trasferimento della titolarità veniva annullata dal giudice amministrativo, con pronuncia confermata in appello, e il Sindaco disponeva quindi la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Nelle more di un successivo giudizio, un decreto sindacale autorizzava la prosecuzione in regime provvisorio dell’esercizio durante l’emergenza pandemica, fino all’espletamento delle procedure concorsuali di assegnazione della sede.
Non essendo stata espletata alcuna procedura concorsuale, il Sindaco adottava l’ordinanza n. 7 del 31 marzo 2023 di chiusura immediata della farmacia. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Puglia, ottenendo dapprima la tutela cautelare monocratica, poi il rigetto dell’istanza collegiale e infine l’accoglimento dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, che privilegiava la conservazione della res adhuc integra e l’erogazione del servizio farmaceutico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, il Comune di Taranto ha adottato la deliberazione di Giunta n. 459 del 20 dicembre 2024, con cui ha disposto la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per il biennio 2022-2024, mantenendo la Farmacia n. 1 di via Galeso n. 52, gestita dalla società ricorrente.
Il Tribunale aderisce al costante orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica risulta integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 9683 del 2023. Nel caso concreto, la pretesa sostanziale della ricorrente risulta pienamente soddisfatta, poiché la nuova deliberazione è incompatibile con il provvedimento sindacale impugnato, da ritenersi implicitamente superato.
Il Collegio sottolinea un profilo dirimente: la Regione Puglia, con nota dirigenziale prot. n. 1326 del 6 aprile 2023, aveva espressamente invitato il Comune a revisionare la pianta organica procedendo alla soppressione della sede n. 1, vacante e soprannumeraria. Tale invito è stato invece disatteso dalla deliberazione giuntale, che ha mantenuto la sede. La circostanza non impedisce la declaratoria di improcedibilità, ma il Tribunale precisa che la deliberazione non risulta adottata in adempimento dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato né con riserva dell’esito di merito.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale tra tutte le parti, anche in considerazione degli esiti alterni della fase cautelare.
Nota della Redazione
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