Partecipazione al procedimento di prevenzione di socio e amministratore giustifica interdittiva antimafia (TAR Toscana n. 1282 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione dei soci e dell’amministratore di una società al procedimento di prevenzione, anche nella sola qualità di terzi intervenienti e in difetto di irrevocabilità della misura, costituisce elemento sintomatico-presuntivo del pericolo di infiltrazione mafiosa e può fondare l’interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione nella White List. L’art. 84, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 consente di desumere le situazioni di infiltrazione dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione. Il pericolo va accertato con giudizio induttivo di tipo probabilistico, su indizi gravi, precisi e concordanti, valutati in modo unitario e non atomistico, e non richiede la prova dell’infiltrazione. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone la puntuale confutazione delle singole osservazioni della parte. Il divieto di prosecuzione dell’attività emanato dalla Camera di commercio è atto vincolato.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella costruzione e manutenzione di edifici, aveva chiesto l’iscrizione nella White List. La Prefettura le comunicava l’esistenza di elementi di controindicazione ai fini antimafia, rilevando che il socio e amministratore unico e l’altro socio risultavano intervenienti nel procedimento di prevenzione nel quale la Sezione Misure di Prevenzione aveva disposto prima il sequestro e poi la confisca di numerosi beni riconducibili alla famiglia mafiosa di riferimento.
La società impugnava l’interdittiva antimafia, comprensiva del diniego di iscrizione nella White List, e il divieto di prosecuzione dell’attività emanato dalla Camera di Commercio di Firenze. Deducva violazione degli artt. 84 e 92 d.lgs. n. 159/2011, difetto di motivazione e di istruttoria, omessa valutazione degli elementi di segno opposto, disparità di trattamento rispetto a un’altra impresa iscritta e illegittimità derivata del provvedimento camerale. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 437/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la prima censura. Quanto all’asserita mancanza di controdeduzioni, un costante orientamento chiarisce che l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone all’Amministrazione di introdurre nel provvedimento conclusivo la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni della parte privata, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 4523 del 2018, Cons. Stato, Sez. IV, n. 1225 del 2019 e Cons. Stato, Sez. II, n. 1306 del 2019.
Nemmeno convince l’argomento secondo cui la qualità di intervenienti non integrerebbe i presupposti dell’interdittiva. L’art. 84, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 consente di desumere le situazioni di infiltrazione dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione, anche in difetto del requisito dell’irrevocabilità. Il Tribunale applica il principio secondo cui occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione, bensì la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Gli indizi vanno valutati in modo unitario, e non atomistico. La prognosi deve assistita da attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del “più probabile che non”, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 7601 e n. 7625 del 2023.
La locuzione “eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa” conferma il ricorso a una clausola generale o aperta, con finalità di anticipazione della tutela. Si tratta di una fattispecie di pericolo tipica del diritto della prevenzione, volta a prevenire un evento anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (Cons. Stato, Sez. III, n. 9343 del 2023). Alla stregua di tali principi, la partecipazione dei soci al procedimento di prevenzione non è di per sé irrilevante. L’Amministrazione ha inoltre considerato il procedimento penale per intestazione fittizia di beni ex art. 12-quinquies legge n. 256/1992, oggi art. 512-bis cod. pen., e i rilievi del decreto di confisca sui beni del complesso aziendale. L’archiviazione del procedimento penale non è dirimente.
Infondata è anche la censura di disparità di trattamento rispetto all’altra impresa iscritta: l’Amministrazione ha esercitato una discrezionalità tecnica sottratta al sindacato del giudice, e la ricorrente non ha dimostrato la sovrapponibilità assoluta delle fattispecie. Il divieto camerale di prosecuzione dell’attività è atto vincolato ai sensi degli artt. 67, 84 e 89-bis d.lgs. n. 159/2011; l’art. 67, comma 2, prevede la decadenza di diritto dalle abilitazioni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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