Farmacia dei servizi, nessuna decadenza senza clausola procedimentalizzata (TAR Calabria n. 1410 del 03.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’amministrazione regionale di acquisire le adesioni alla sperimentazione della c.d. Farmacia dei servizi per il tramite dell’associazione di categoria degli operatori economici del settore non è, in sé, illegittima, non essendo oggetto di specifica censura. Il mancato ricevimento, da parte delle farmacie, delle comunicazioni inviate dall’associazione con e-mail ordinarie non è imputabile alla Regione, che ha agito secondo il modello del buon andamento dell’amministrazione avviando la sperimentazione con i soli operatori che hanno trasmesso per tempo la documentazione. L’invio tardivo del modulo richiesto, in assenza di una clausola che formalizzi un termine decadenziale, non attribuisce un diritto all’inserimento posticipato nel programma, corrispondendo la relativa pretesa a un mero interesse di fatto.
Il Fatto
Con decreti del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale, la Regione Calabria approvava lo schema di accordo con la federazione delle farmacie convenzionate e recepiva le linee di indirizzo statali sulla sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità. Definito il cronoprogramma, con nota del 6 febbraio 2023 la Regione chiedeva all’associazione di categoria di indicare le farmacie interessate e, con nota del 30 marzo 2023, di trasmettere l’elenco aggiornato delle aderenti, precisando che le stesse avrebbero dovuto inviare a mezzo PEC uno specifico modulo entro l’11 aprile 2023.
Le società ricorrenti, tutte esercenti farmacie, non trasmettevano il modulo nel termine, assumendo di non essere state avvisate dell’incombente. Con nota dell’11 luglio 2023, inviata anche all’azienda sanitaria e alla federazione, esse contestavano il mancato rispetto del termine per causa incolpevole e l’assenza di un vincolo procedimentalizzato che importasse decadenza, trasmettendo comunque l’allegato. Non ottenuto l’inserimento, ricorrevano al TAR per l’annullamento dell’esclusione e dell’implicita declaratoria di decadenza. Nelle more del giudizio la sperimentazione veniva prorogata e le ricorrenti inserite nel programma; esse chiedevano comunque la decisione nel merito, ai fini di un’eventuale azione risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina la doglianza di irritualità della procedura, incentrata sull’assenza di un atto che ne disciplinasse le modalità e sul ruolo di fatto assegnato all’associazione di categoria. La scelta di interlocuzione con la federazione rappresentativa degli operatori economici del settore non è oggetto di specifiche censure e resta, dunque, sottratta al sindacato di legittimità.
Il Collegio ricostruisce la sequenza delle comunicazioni: è alla federazione che la Regione ha chiesto di indicare le farmacie aderenti in possesso del requisito della presenza di un farmacista con le competenze necessarie; è alla federazione che ha chiesto di trasmettere l’elenco aggiornato, precisando l’onere di invio del modulo a mezzo PEC entro il termine indicato; è la federazione che, nella comunicazione con i propri associati, ha scelto di utilizzare lo strumento delle e-mail. Da tale ricostruzione discende che il mancato ricevimento delle comunicazioni da parte delle ricorrenti non è imputabile alla Regione.
Il Tribunale qualifica inoltre come conforme al principio di buon andamento l’avvio della sperimentazione con i soli operatori che hanno fatto pervenire per tempo la documentazione necessaria. La pretesa a essere inseriti comunque, seppur tardivamente, nel programma — che all’origine doveva concludersi il 30 settembre 2023 — non ha alcun radicamento giuridico: corrisponde a un mero interesse di fatto dei ricorrenti.
Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione di spese e competenze di lite.
Nota della Redazione
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