Termine semestrale equo indennizzo decorre dalla diagnosi non dalla consapevolezza del nesso (Cons. Stato n. 3545 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, fondato su ragioni autonome e indipendenti, è sufficiente la legittimità di una sola di esse per sorreggerne la validità, con la conseguenza che il giudice può tralasciare l’esame delle ulteriori censure per difetto di interesse. La domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio prevista dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461 del 2001 ha carattere perentorio e va proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla data in cui il dipendente ha avuto conoscenza dell’infermità. Ai fini della decorrenza rileva la ragionevole conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione, non il momento in cui sia successivamente sorta la consapevolezza della sua derivazione da motivi di servizio. L’individuazione del dies a quo non può essere rimessa a una mera dichiarazione dell’interessato priva di riscontri oggettivi, che vanificherebbe la funzione di certezza del termine.

Il Fatto

Un militare dell’Esercito italiano, impiegato tra il 2008 e il 2011 in operazioni sul territorio nazionale, presso un poligono e, tra maggio e luglio 2012, in una missione internazionale, riceveva nel gennaio 2015 la diagnosi di linfoma di Hodgkin in fase di remissione completa. Con istanza del luglio 2016 chiedeva all’Amministrazione il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio escludeva la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio, valorizzandone la natura idiopatica e l’assenza di fattori causali riconosciuti. Il Ministero della difesa, con decreto del giugno 2018, dichiarava l’infermità non dipendente da causa di servizio, respingeva l’equo indennizzo e rilevava l’intempestività della domanda. Il TAR Campania respingeva il ricorso. Il militare proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il decreto ministeriale come atto plurimotivato: da un lato il giudizio di non dipendenza da causa di servizio, dall’altro l’intempestività dell’istanza, presentata oltre il termine semestrale dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461 del 2001. Richiamando il consolidato indirizzo (tra le altre, Cons. Stato, sez. II, n. 840 del 2026; sez. III, n. 1331 del 2026), la Corte afferma che la legittimità di una sola ragione giustificatrice è sufficiente a sorreggere l’atto.

Il Consiglio esamina quindi prioritariamente il motivo sulla tempestività, giudicandolo infondato. La norma àncora la decorrenza alla data in cui il dipendente «ha avuto conoscenza dell’infermità», non a quella in cui matura la consapevolezza della sua riconducibilità causale al servizio. La giurisprudenza richiamata (sez. II, n. 5137 del 2024; n. 1901 del 2022) esige un criterio di normalità: rileva la ragionevole conoscenza della consistenza e gravità dell’affezione.

Nel caso concreto, la piena conoscenza coincide con la diagnosi del gennaio 2015, individuata come «data di conoscibilità della patologia» anche nel verbale della Commissione medica ospedaliera e mai contestata dall’appellante. La domanda è stata presentata solo nel luglio 2016, ben oltre il semestre. La tesi del dies a quo legato alla consapevolezza acquisita con ricerche personali contrasta con il tenore letterale della norma e, ove accolta, vanificherebbe la funzione di certezza del termine decadenziale (sez. II, n. 6953 del 2025; n. 2324 del 2025).

La Corte rileva inoltre un profilo di contraddittorietà: lo stesso appellante, a sostegno del nesso eziologico, richiama fonti e precedenti attestanti la diffusione delle conoscenze sul rapporto tra uranio impoverito e patologie tumorali fin dagli anni Duemila, incompatibili con l’allegata inconsapevolezza. Il rigetto del secondo motivo assorbe il primo e rende ultronea la disamina della verificazione disposta, i cui esiti restano utilizzabili in eventuali procedimenti su autonomi titoli. Le spese di lite sono compensate; quelle di verificazione poste a metà tra appellante e amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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