Fascia dei 150 metri dalla battigia e opere di fruizione del mare (TAR Sicilia n. 2960 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella fascia di 150 metri dalla battigia, assoggettata a inedificabilità assoluta dall’art. 15, comma 1, lett. a), L.R. Sicilia n. 78/1976, come interpretato autenticamente e con efficacia retroattiva dall’art. 2, comma 3, L.R. n. 15/1991, sono consentite soltanto le opere e gli impianti destinati alla diretta fruizione del mare. Rientrano nella deroga esclusivamente quelle strutture che, oggettivamente e per loro stessa natura, devono essere collocate in prossimità del mare o della costa — pontili, porti, darsene, ricoveri di natanti, stabilimenti balneari — e che siano idonee a consentire alla collettività la fruizione del mare e della fascia costiera. Non assumono rilievo le modalità di realizzazione dei manufatti, la loro consistenza o la mera vicinanza al mare. Quando la ricadenza dell’opera nella fascia vincolata e la sua consistenza siano accertate, l’esercizio del potere amministrativo è totalmente vincolato e le censure di difetto di motivazione e di violazione delle garanzie partecipative perdono rilevanza giuridica, salvo che il privato alleghi elementi che avrebbero potuto mutare il contenuto del provvedimento.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’area ricadente in zona F2 del PRG del Comune di Piraino, presentano il 3.11.2023 istanza di permesso di costruire per attrezzature e servizi privati ad uso collettivo destinati alla fruizione del mare, accessibili anche a persone con disabilità. Il Comune rigetta l’istanza con provvedimento prot. 17782 dell’1.12.2023, richiamando per relationem un precedente diniego adottato su un progetto analogo relativo ad altro procedimento.

Il diniego si fonda su quattro rilievi: la progettazione non innova rispetto a quella già respinta; la struttura è invasiva ed esorbita la densità edilizia dell’area; l’intervento non è annoverabile tra il verde di quartiere; l’impianto non è finalizzato alla diretta fruizione del mare e non può essere assentito nella fascia dei 150 metri dalla battigia. I ricorrenti impugnano il provvedimento deducendo omessa istruttoria, falsa causa, sviamento di potere, difetto di motivazione e violazione del preavviso di rigetto e del contraddittorio procedimentale, oltre all’infondatezza nel merito delle contestazioni comunali. Il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il quadro normativo applicabile negli art. 15, comma 1, lett. a), L.R. n. 78/1976 e art. 2, comma 3, L.R. n. 15/1991. La seconda disposizione, qualificata come norma di interpretazione autentica e dunque retroattiva, rende le prescrizioni direttamente ed immediatamente efficaci nei confronti dei privati e prevalenti sugli strumenti urbanistici generali e sui regolamenti edilizi. L’area dei ricorrenti, ricompresa nella fascia dei 150 metri, è pertanto assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta.

Il punto decisivo è la delimitazione della deroga. Richiamando C.G.A. n. 133 del 2014, TAR Catania n. 1165 del 2005, TAR Sicilia Palermo n. 1375 del 2001, TAR Sicilia Catania n. 2896 del 2020 e TAR Sicilia Palermo n. 1819 del 2021, il Tribunale ribadisce che la nozione di opera diretta alla fruizione del mare comprende solo gli impianti che, oggettivamente e per natura, devono collocarsi in prossimità della costa e che sono idonei a consentire alla collettività la fruizione del mare e della fascia costiera più prossima.

Il progetto non supera questo vaglio. Dalla relazione tecnica emerge che l’intervento consiste in sei prefabbricati in legname, ciascuno composto da due alloggi con ingresso indipendente, oltre a un manufatto adibito a corpo principale con zona bar e zona pizzeria. Manca qualsiasi riferimento a uno stabilimento balneare o ad attività collaterali alla balneazione ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 15/2005. Le opere non risultano poste al servizio della fruizione collettiva del mare, né presentano caratteristiche strutturali compatibili con tale destinazione: il terzo motivo è quindi infondato e nessuno spazio valutativo discrezionale residua in capo all’amministrazione.

Quanto ai profili procedimentali, esaminati congiuntamente, il Collegio rileva che la ricadenza delle opere in zona vincolata e la loro consistenza rendono totalmente vincolato l’esercizio del potere. Opera quindi il secondo comma dell’art. 21-octies l. n. 241/1990: non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma quando, per la natura vincolata dell’atto, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Richiamando Cons. Stato n. 5455 del 2023 e TAR Catania n. 633 del 2023, il Tribunale precisa che il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma deve allegare gli elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento. Nel caso concreto tali elementi non emergono nemmeno dopo l’attività difensiva processuale.

Il ricorso è pertanto rigettato. Nulla si dispone sulle spese di lite, non essendosi costituito il Comune intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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