Le disposizioni ex art. 302-bis sono provvedimenti amministrativi (TAR Abruzzo n. 375 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza ai sensi dell’art. 302-bis del d.lgs. n. 81/2008, nell’ambito delle norme tecniche e delle buone prassi volontariamente adottate dal datore di lavoro, costituiscono provvedimenti amministrativi che conformano gli obblighi del datore di lavoro, integrandone la portata rispetto a quelli previsti dalla legge, e sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo. Esse si distinguono dalle prescrizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, atto tipico di polizia giudiziaria privo di discrezionalità, emesso sotto la direzione funzionale dell’autorità giudiziaria ex art. 55 cod. proc. pen., la cui cognizione spetta al giudice ordinario penale. Il destinatario della disposizione va individuato nel soggetto titolare della posizione di garanzia in materia di sicurezza, anche in forza di specifica delega, e non nel datore di lavoro di fatto rispetto a un distinto infortunio.
Il Fatto
A seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in un cantiere, l’AUSL competente emanava una nota contenente due atti distinti: una prescrizione ex art. 20 del d.lgs. n. 758/1994 a carico di un soggetto qualificato datore di lavoro di fatto ex art. 299 del d.lgs. n. 81/2008, e una disposizione ex art. 302-bis del d.lgs. n. 81/2008 e art. 10 del d.P.R. n. 520/1955 nei confronti del datore di lavoro della società, per l’adozione di procedure conformi alla norma tecnica CEI 11-27 quarta edizione nei futuri lavori elettrici.
Il datore di lavoro e la società proponevano ricorso gerarchico al Presidente della Regione, formatosi il silenzio-rigetto. L’Avvocatura regionale rappresentava poi l’estraneità del Presidente rispetto all’esame della controversia. I ricorrenti impugnavano quindi la nota dell’AUSL, nella parte relativa alla disposizione, e la nota regionale dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’AUSL. La difesa dell’Azienda richiamava l’orientamento secondo cui il provvedimento prescrittivo ex art. 20 del d.lgs. n. 758/1994 non è soggetto a impugnazione giurisdizionale (Cass. civ. Sez. Un. n. 3694 del 09/03/2012). L’eccezione è infondata nei termini indicati: i ricorrenti hanno impugnato la nota limitatamente alla parte che reca la disposizione, per la quale sussiste la giurisdizione amministrativa.
Il Tribunale ricostruisce la distinzione tra i due istituti. Le prescrizioni presuppongono un illecito penale e sono atti di polizia giudiziaria privi di discrezionalità. Le disposizioni, viceversa, hanno come presupposto l’assenza di reati e attribuiscono cogenza ex post a direttive tecniche volontariamente adottate, imponendo obblighi ulteriori secondo criteri di idoneità, strumentalità e proporzionalità. Esse sono dunque provvedimenti amministrativi che incidono sugli adempimenti del datore di lavoro, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, il primo motivo è respinto. La disposizione non è stata impartita all’ingegnere quale datore di lavoro di fatto dell’infortunato, ma quale datore di lavoro della società munito di delega per la sicurezza. La nota distingue le due posizioni: solo la prescrizione si fonda sulla qualifica di datore di lavoro di fatto. Il riferimento ai contenuti della prescrizione attiene ai fatti accertati, non a una correlazione tra i due atti.
Il secondo motivo è infondato: l’art. 25 del d.lgs. n. 758/1994 opera nell’ambito dell’estinzione delle contravvenzioni e non incide sulle disposizioni ex art. 302-bis, che non hanno finalità sanzionatoria ma conformativa del futuro operato del datore di lavoro. Il terzo motivo è respinto: la mancata ostensione degli atti andava contestata con il ricorso per accesso; quanto alla norma tecnica, la CEI 11-27 quarta edizione ha abrogato la terza, non più vigente, e la censura è pure inammissibile per difetto di interesse. Il quarto motivo è infondato: formatosi il silenzio-rigetto, la successiva nota regionale non è lesiva; l’art. 302-bis, comma 2, individua l’autorità gerarchica nell’ambito dei medesimi organi di vigilanza. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese verso l’AUSL e compensazione verso la Regione.
Nota della Redazione
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