Motivazione necessaria per permesso di costruire chiosco entro 150 metri dalla battigia (TAR Sicilia n. 3582 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella fascia di inedificabilità assoluta di centocinquanta metri dalla battigia, stabilita dall’art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976, sono consentite soltanto le opere e gli impianti destinati alla diretta fruizione del mare, oltre alla ristrutturazione degli edifici preesistenti senza alterazione dei volumi. Ogni manufatto che presenti con il mare una relazione meramente indiretta, accidentale o occasionale ricade nel divieto. Il permesso di costruire che autorizzi l’insediamento in tale fascia deve perciò dare conto, in motivazione, della qualificazione dell’opera come destinata alla fruizione del mare. In difetto di tale verifica il provvedimento è illegittimo e va annullato, anche se il titolo edilizio concerne un manufatto di modeste dimensioni, potenzialmente compatibile con la destinazione d’uso richiesta dalla norma derogatoria.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un appartamento al piano rialzato di un complesso residenziale prospiciente il lungomare, con giardino antistante delimitato da un muretto e da un cancello pedonale che consentiva l’accesso diretto alla via. Assume di aver goduto per ventiquattro anni della vista del mare, della luce naturale e di tale accessibilità. Nel 2014 una società aveva installato, a poche decine di metri dall’abitazione, un chiosco di circa venti metri quadri e tre metri di altezza, destinato a bar.
Con un primo ricorso la proprietaria aveva impugnato la concessione demaniale marittima, l’autorizzazione edilizia e il provvedimento di agibilità. Il Tribunale aveva accolto solo in parte, annullando l’autorizzazione edilizia e l’agibilità, ma non la concessione demaniale. In esecuzione della decisione il Comune aveva dichiarato la decadenza dei titoli e ordinato la rimozione del chiosco, eseguita. Il Comune ha poi rilasciato un nuovo permesso di costruire per la posa in opera di un chiosco nella medesima posizione: da qui l’impugnazione odierna, definita con l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza del C.G.A.R.S. n. 48 del 2023, che ha confermato la precedente decisione sul medesimo rapporto e che già aveva escluso un divieto aprioristico di rilascio del titolo edilizio per un chiosco siffatto. La compatibilità dell’opera con la fascia di rispetto non è dunque esclusa in astratto: deve essere verificata in concreto, accertando se il manufatto possa qualificarsi come destinato alla fruizione del mare.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976, che impone l’arretramento delle costruzioni di centocinquanta metri dalla battigia e ammette, entro la fascia, solo opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare. Il manufatto assentito si collocherebbe a circa venti metri dalla battigia. Il secondo profilo della censura riguarda l’assenza, nel titolo, di qualsiasi riferimento alla compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Il Tribunale richiama il consolidato indirizzo, espresso anche in sede locale, secondo cui contrasta con il divieto ogni opera che abbia col mare una relazione soltanto indiretta, quando l’allocazione in prossimità della costa risulti meramente accidentale e non inerente all’attività esercitata. Su questa base la giurisprudenza ha escluso la realizzabilità in zona di divieto di complessi alberghieri, di gazebo e tettoie a servizio di un ristorante, di strutture di ristorazione e bar privi di accesso al mare e alla balneazione, di un cavalcavia pedonale in direzione della spiaggia. Sono ammesse, invece, le sole opere strettamente e direttamente finalizzate a rendere il mare fruibile da tutti, oltre alle ristrutturazioni nei limiti dell’inalterabilità dei volumi esistenti.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento alla qualificazione dell’opera come destinata alla fruizione del mare. Manca, cioè, la verifica del presupposto che solo potrebbe giustificare la deroga al divieto. L’amministrazione ha omesso di esternare le ragioni per le quali il chiosco, pur collocato a venti metri dalla battigia, integrerebbe un impianto di fruizione diretta. Il vizio investe la stessa motivazione del titolo edilizio e non è sanato dalla circostanza che il manufatto sostituisca, nella stessa posizione, una struttura già esistente e poi demolita.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del permesso di costruire. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro, oltre al rimborso del contributo unificato, alle spese generali nella misura del quindici per cento, a IVA e CPA.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.