Proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime fino alla stipula del nuovo rapporto (TAR Puglia n. 1209 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative disposta dall’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022, nel testo modificato dal d.l. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, non contrasta con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE e non richiede disapplicazione. Essa opera come proroga di natura tecnica, funzionale allo svolgimento delle gare e limitata al periodo necessario alla conclusione delle procedure selettive, entro il termine massimo del 30 settembre 2027. Il concessionario uscente ha diritto a mantenere l’occupazione dell’area demaniale fino alla stipula dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio, ai sensi dell’art. 4, comma 7, legge n. 118/2022. Gli atti comunali che fissano una scadenza anticipata del titolo in essere sono illegittimi in parte qua.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative nel territorio del Comune di Ginosa, impugna gli atti con cui l’amministrazione ha avviato la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei nuovi concessionari. Deducela violazione dei termini di proroga introdotti dal d.l. n. 131/2024 e plurimi profili di illegittimità della gara.

Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato e del ne bis in idem rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato che aveva imposto l’avvio delle gare, per mancata impugnazione di atti presupposti e per difetto di notifica all’AGCM. Nel corso del giudizio interviene l’aggiudicazione e la ricorrente risulta tra i destinatari dei nuovi titoli; con motivi aggiunti contesta la parte della determina di aggiudicazione che fissa la proroga della propria concessione al 15 settembre 2025, anziché fino alla stipula del nuovo atto regolatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Gli atti impugnati non sono mere esecuzioni del giudicato: l’attuazione della sentenza ha richiesto un’attività amministrativa nuova, le cui concrete modalità non erano predeterminate e restano sindacabili. La delibera di indirizzo e le determinazioni di avvio della gara non sono immediatamente lesive, dunque non sorgeva alcun onere di impugnazione tempestiva. Quanto all’AGCM, l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. impone la notifica all’amministrazione che ha emanato l’atto e ad almeno un controinteressato; l’Autorità non riveste né l’una né l’altra qualità, non essendo incisa direttamente dai provvedimenti.

Preso atto della dichiarazione di parziale sopravvenuto difetto di interesse, il TAR dichiara l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. delle domande non più coltivate. La declaratoria non si estende alla domanda residua, perché questa non incide sul risultato della gara ma sulla posizione della concessionaria uscente, ancora titolare di un rapporto in corso.

Nel merito, il Collegio esclude il contrasto con il diritto dell’Unione. La proroga del 30 settembre 2027 opera come limite massimo, non come automatismo incompatibile con la concorrenza: i Comuni possono concludere le gare prima e disporre motivatamente la cessazione anticipata. La norma è condizionata all’avvio delle procedure selettive e regola solo la fase transitoria, senza ritardare l’apertura del mercato. La qualificazione come proroga tecnica non è impedita dalla fonte legislativa, rientrando nella discrezionalità del legislatore la disciplina dei rapporti in essere.

La stessa lettura vale per l’art. 4, comma 7, legge n. 118/2022, che legittima l’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente fino alla stipula del nuovo atto. La ricorrente era titolare di concessione in essere alla data di entrata in vigore delle modifiche, essendo stata prorogata con determinazione comunale dell’11 giugno 2024, sicché la proroga ex lege le è applicabile.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti nei limiti dell’interesse residuo, con annullamento degli atti nella parte in cui fissano la scadenza al 15 settembre 2025 invece che fino alla stipula degli atti regolanti il nuovo rapporto. Spese interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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