Maggiorazioni sull’indennità operativa di base tra divieto di cumulo e transazione (Cons. Stato n. 1749 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le maggiorazioni previste dall’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 394/1995 sull’indennità operativa di base hanno funzione perequativa: servono ad attenuare la riduzione reddituale di chi cessa da servizi speciali e torna alla sola indennità di base. Esse spettano esclusivamente ai percettori della sola indennità di base, in forza del divieto di cumulo di cui all’art. 17 legge n. 78/1983 e dell’interpretazione autentica recata dall’art. 3, comma 72, legge n. 350/2003. Chi passa a un nuovo impiego deve optare tra l’indennità speciale della nuova posizione e, se più favorevole, l’indennità di base maggiorata, restando escluso il cumulo. L’accordo transattivo che riconosce il meccanismo di trascinamento non deroga a tale assetto normativo, né può fondare una pretesa contraria al regolamento richiamato. L’annullamento in revocazione di una sentenza per ragioni di rito non impedisce di aderire, in giudizi successivi, alla motivazione in diritto della stessa.

Il Fatto

Gli appellanti, all’epoca dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, avevano chiesto l’accertamento del diritto al pagamento dell’indennità operativa di base con le maggiorazioni previste dalla normativa di settore, oltre all’indennità supplementare, a seguito della nomina a “istruttore di specialità”. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso, richiamando il chiaro disposto dell’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 394/1995 e un proprio precedente del Consiglio di Stato.

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo l’erroneità della motivazione, la violazione della norma regolamentare e degli artt. 1372 e 1374 cod. civ., oltre alla disparità di trattamento. La questione giunge al Consiglio di Stato per la riforma della decisione di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa al precedente richiamato dal TAR, osservando che la sentenza di revocazione aveva accolto il ricorso per un errore di fatto revocatorio, consistito nell’aver pronunciato su un appello mai notificato alla parte appellata. L’annullamento e la declaratoria di inammissibilità dell’appello attengono dunque alla ritualità della proposizione dell’atto introduttivo, cioè a un profilo di instaurazione del contraddittorio.

Tale pronuncia non è di ostacolo all’adesione, in successivi e diversi giudizi, alla motivazione in diritto della sentenza annullata. La sentenza impugnata richiama peraltro giurisprudenza conforme precedente, espressiva di un orientamento univoco: il richiamo a un principio di diritto espresso in una sentenza poi annullata in revocazione non vizia la motivazione. Il profilo di censura è quindi infondato.

Quanto all’accordo transattivo, gli appellanti sostengono che esso riconosca il diritto al trascinamento sulle indennità in genere, senza distinzione. Il Collegio rileva che i ricorrenti non hanno impugnato il d.P.R. n. 394/1995 né ne hanno chiesto la disapplicazione: è proprio il regolamento a frapporsi alla pretesa. La lettura dell’art. 5, comma 2 in chiave perequativa risulta conforme alla soppressione della nota alla Tabella I, al divieto di cumulo e all’art. 3, comma 72, legge n. 350/2003.

L’accordo transattivo non ha l’effetto di derogare a tale assetto normativo. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui chi passa a un nuovo impiego deve optare tra l’indennità speciale e, se più favorevole, l’indennità operativa di base maggiorata, restando esclusa la possibilità del cumulo. La giurisprudenza amministrativa è univoca nell’escludere la fondatezza degli argomenti posti a base del gravame.

Ne discende il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie dedotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1374 c.c.

Tutte le 65 sentenze sull'art. 1374 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *