Annullamento d’ufficio degli incentivi GSE: qualificazione, motivazione e termine ragionevole (Cons. Stato n. 1364 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici ritira l’approvazione delle richieste di verifica e certificazione, chiedendo un’ulteriore e corposa integrazione documentale senza accertare l’insussistenza dei presupposti dell’incentivazione, costituisce esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, e non del potere di verifica e controllo. Ne deriva l’obbligo di motivare l’illegittimità dell’atto presupposto e di rispettare il termine ragionevole per l’annullamento. Non è legittimo il diniego fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della richiesta, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Il provvedimento di restituzione degli incentivi, qualificato come autotutela esecutiva, è affetto in via derivata dai medesimi vizi.

Il Fatto

La società originaria presentava, tra il 2014 e il 2016, tre richieste di verifica e certificazione secondo il metodo standardizzato per interventi di efficienza energetica su inverter e gruppi di continuità. Il GSE chiedeva integrazioni documentali e, ottenutele, accoglieva le richieste con provvedimenti del 2015 e del 2016.

Nel giugno 2018 il Gestore avviava il procedimento di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, sollecitando una nuova e ampia documentazione. La società non presentava osservazioni e il GSE, con provvedimento del 10 agosto 2018, annullava le approvazioni; seguiva, il 24 dicembre 2018, la richiesta di restituzione degli incentivi. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, qualificando l’atto come espressione del potere di verifica e controllo. La società incorporante propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, di carattere assorbente, e rovescia la qualificazione del primo giudice. Depongono in tal senso il dato formale, ossia l’espressa autoqualificazione dell’atto come annullamento d’ufficio, e soprattutto il dato sostanziale ricavabile dalla motivazione e dal dispositivo.

Il GSE non ha accertato l’insussistenza dei requisiti per l’accesso all’incentivazione, ma si è limitato a chiedere un’ulteriore integrazione documentale, dopo aver già valutato la completezza della documentazione in sede di accoglimento. Il preavviso di diniego non evidenziava criticità emerse dalla verifica, né le ragioni dell’approfondimento, né i presupposti risultati mancanti. L’atto si risolve in una mera rivalutazione della completezza dell’istruttoria già svolta.

Richiamando propri precedenti su fattispecie identiche (Sez. II n. 2433 del 2025 e n. 5998 del 2025), la Sezione ribadisce che si ricade nell’autotutela quando il procedimento di secondo grado segue a una verifica sostanziale del progetto, completata dopo complessa istruttoria in contraddittorio. Resta fermo il potere del Gestore di chiedere integrazioni, ma non è legittimo il diniego basato sul solo inadempimento a un obbligo documentale non previsto al momento della richiesta, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede (Cons. Stato n. 3981 del 2025).

Mancano inoltre i presupposti dell’autotutela sul piano motivazionale: l’atto dà conto solo della mancata presentazione di osservazioni, senza illustrare l’illegittimità delle approvazioni. Non è rispettato nemmeno il termine ragionevole, posto che l’annullamento del 2018 colpisce provvedimenti del 2015 e del 2016. Quanto alla richiesta di restituzione, la Sezione preferisce qualificarla come autotutela esecutiva, travolta in via derivata dai vizi dell’atto presupposto. Spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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