Fascia di rispetto cimiteriale calcolata dal perimetro e poteri repressivi dell’abuso (Cons. Stato n. 9508 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fascia di rispetto cimiteriale di duecento metri si calcola dal perimetro dell’impianto cimiteriale, e non dal centro dello stesso, già nel testo dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 anteriore alla modifica del 2002, che ha natura specificativa e non innovativa. La previsione tutela insieme esigenze sanitarie e la sacralità del luogo, senza che le parti perimetrali del cimitero possano assumere rilievo minore. Il mero decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza di condono non genera alcun affidamento meritevole di tutela, permanendo integro il potere-dovere di repressione dell’abuso. L’ordine di demolizione ha natura reale e si rivolge anche al proprietario non autore dell’abuso, operando il principio res transit cum onere suo. L’eventuale difetto di indicazione dell’area da acquisire non inficia l’ingiunzione a demolire, trattandosi di misure distinte.

Il Fatto

Nel 1985 la dante causa degli odierni appellanti presentava istanza di condono edilizio per un manufatto composto da un’abitazione e da locali adibiti a magazzino. Con provvedimento del 23 ottobre 2019 il Comune di Firenze rigettava la domanda e disponeva la demolizione delle opere abusive.

Il TAR Toscana, all’esito di una verificazione tecnica disposta in sede cautelare, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il diniego limitatamente alla porzione dell’immobile che rispettava la distanza di duecento metri dal cimitero di Brozzi, e respingeva il resto. I proprietari proponevano appello avverso il capo di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che sul capo di parziale accoglimento si è formato il giudicato, non essendo stato impugnato né in via principale né in via incidentale. L’esame si concentra quindi sui motivi di appello, valutati congiuntamente per connessione e respinti.

Quanto al criterio di calcolo, gli appellanti sostengono che il testo previgente dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 individuasse il punto di riferimento nel centro del cimitero, e che solo la legge n. 166/2002 avrebbe introdotto il riferimento al perimetro. La Corte ritiene la censura infondata: l’addizione legislativa non è modificativa ma specificativa del medesimo raggio di duecento metri. Il testo anteriore non conteneva alcun espresso richiamo al centro del cimitero, sicché non impediva l’interpretazione perimetrale, già accolta da Cons. Stato n. 4574/2000. La soluzione è coerente con la finalità della fascia, richiamata da Cons. Stato n. 2622/2019, che non tollera diversa rilevanza delle zone perimetrali. La conclusione vale indipendentemente dalla disciplina applicabile ratione temporis.

Sul legittimo affidamento, il decorso di oltre trentacinque anni, la conoscenza dell’amministrazione e l’acquisto del bene da parte di soggetti estranei all’abuso non paralizzano un provvedimento vincolato. La Corte aderisce ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017: il tempo rafforza il carattere abusivo dell’intervento. Nella successione nella titolarità dell’immobile opera il principio res transit cum onere suo, non essendo opponibile all’amministrazione la circostanza che il titolare attuale non sia l’autore della condotta; diversamente sarebbe agevole consolidare l’illegalità mediante il trasferimento del bene.

Anche il motivo sull’acquisizione gratuita è infondato: l’ordine di demolizione, per la sua natura reale, si rivolge al proprietario incolpevole, salvo che emerga in modo chiaro e inequivocabile la sua totale estraneità all’abuso (Cons. Stato n. 1648/2021). La valutazione sulla qualità di proprietario incolpevole resta rinviata al momento dell’eventuale accertamento dell’inottemperanza. Infine, l’imprecisa indicazione dell’area da acquisire non vizia l’ingiunzione a demolire, poiché l’acquisizione è misura distinta e successiva, di natura dichiarativa (Ad. Pl. n. 16 del 2023). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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