Risarcimento da mancata esecuzione del giudicato: onere probatorio e autoresponsabilità (Cons. Stato n. 782 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per impossibilità o mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, proposta ai sensi dell’art. 112, terzo comma, c.p.a., integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva, nella quale è irrilevante l’accertamento della colpa dell’Amministrazione, ma resta necessario provare il danno e il nesso di causalità. La perdita di chance è risarcibile come situazione giuridica autonoma solo se è dimostrata la serietà e consistenza della possibilità di conseguire il risultato sperato; se la possibilità di esclusione del concorrente per ragioni analoghe a quelle dell’aggiudicatario rende tale possibilità evanescente, la chance non è configurabile. Ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., il giudice esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza, anche mediante gli strumenti di tutela previsti: la rinuncia alla domanda cautelare recide il nesso causale. In assenza di prova rigorosa dell’utile e del danno curriculare non è consentito il ricorso alla liquidazione equitativa.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata in una gara per la programmazione culturale estiva di Roma, ha ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione con una prima sentenza del giudice amministrativo e, in sede di ottemperanza, la conferma di tale esito con una pronuncia del Consiglio di Stato. L’Amministrazione ha escluso il raggruppamento aggiudicatario, ma non ha rieditato la fase di valutazione delle offerte, essendo nel frattempo esaurite le stagioni oggetto della gara.
La società ha quindi agito per ottenere il risarcimento del danno da impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato, quantificato in un milione di euro. Il TAR Lazio ha accolto la domanda, liquidando in via equitativa la perdita di chance in duecentomila euro. L’Amministrazione ha proposto appello incidentale, lamentando la violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza di rigetto e l’insussistenza dei presupposti del risarcimento; la società ha proposto appello principale avverso la rideterminazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’appello incidentale, logicamente pregiudiziale. La domanda risarcitoria proposta nel giudizio definito con la sentenza del TAR Lazio n. 6117 del 2019, passata in giudicato a seguito della rinuncia all’appello e dell’estinzione del processo, presentava identità di parti, condotta e danno rispetto a quella odierna, limitatamente alle stagioni 2017 e 2018. L’estinzione del processo non rende inefficaci le sentenze di merito, in virtù del rinvio all’art. 310 c.p.c. operato dall’art. 39 c.p.a.. L’identità delle domande va verificata sugli elementi costitutivi, non sul tipo di giudizio: sussiste quindi un rapporto di continenza, e il giudicato copre il dedotto e il deducibile, precludendo il riesame della liceità della condotta.
Nel merito, la Corte ricorda che la responsabilità da mancata esecuzione del giudicato è oggettiva, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 146 del 2023, ma ciò non dispensa dall’accertamento del danno e del nesso causale. Il TAR ha riconosciuto un danno non allegato: la ricorrente aveva chiesto il ristoro della mancata aggiudicazione, non della perdita di chance, categoria ontologicamente diversa (Cass., Sez. III, n. 12633 del 2024). La sentenza di ottemperanza si era limitata a imporre la riedizione del potere valutativo, senza accertare la spettanza dell’aggiudicazione.
La chance, distinta dal risultato perduto, è risarcibile solo se ne è provata la serietà e consistenza (Cass., Sez. III, n. 24050 del 2023). La possibilità di esclusione della ricorrente per le stesse ragioni contestate all’aggiudicatario rende tale possibilità scarsa ed evanescente, e il TAR non ha approfondito il punto. Rileva inoltre l’art. 30, comma 3, c.p.a., espressivo dei principi degli artt. 1223 e 1227 c.c.: la rinuncia alla domanda cautelare, depositata nel luglio 2018, avrebbe potuto evitare il danno per parte della stagione estiva e per quella successiva, recidendo il nesso causale.
Quanto alla prova, la relazione tecnica e i bilanci non dimostrano il lucro cessante; il piano economico prevedeva costi pari ai ricavi. Il danno curriculare è meramente allegato, senza dimostrazione delle conseguenze sulla capacità competitiva, come richiesto da Cons. Stato, Sez. VII, n. 1769 del 2025. In assenza di prova rigorosa dell’an, non è ammessa la liquidazione equitativa, che peraltro difetta di parametri di riferimento. L’appello incidentale è quindi accolto e quello principale rigettato, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 310 c.p.c. – Effetti dell'estinzione del processo