Fascia di rispetto stradale e riperimetrazione del centro urbano natura ricognitiva PRG (TAR Emilia-Romagna n. 599 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fascia di rispetto stradale costituisce un effetto legale che discende direttamente dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione, non derogabile dalle parti né dalla dichiarazione del progettista. La previsione del PRG che la richiama e la rappresenta graficamente ha natura meramente ricognitiva: opera come rinvio mobile alla norma statale e registra la sopravvenuta riperimetrazione del centro urbano, senza che ciò integri modifica della strumentazione urbanistica riservata al Consiglio comunale. Venuti meno i presupposti di fatto della fascia, l’impianto di distribuzione di carburanti non vi ricade e la questione dell’edificabilità delle tettoie diviene ultronea. La valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione in materia acustica e di sicurezza stradale è sindacabile solo per palese travisamento del fatto o manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare destinato a civile abitazione confinante con l’area di intervento, impugnano il permesso di costruire rilasciato dal Comune alla società controinteressata e la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi per la realizzazione di una nuova stazione di distribuzione di carburanti. Deducono effetti negativi sulla propria sfera giuridica: incremento del traffico, inquinamento acustico e atmosferico, rischio di incidenti, deprezzamento degli immobili. Chiedono l’annullamento e il risarcimento del danno.
Il Comune e la controinteressata resistono, eccependo in via preliminare la carenza di interesse e di legittimazione a ricorrere per insufficienza della sola vicinitas. La domanda cautelare è stata accolta al solo fine di cristallizzare la situazione in attesa del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di soprassedere sull’eccezione preliminare per ragioni di economia processuale, stante l’infondatezza nel merito. Respinge invece la richiesta di estromissione delle amministrazioni statali, che hanno partecipato alla conferenza di servizi decisoria e hanno quindi titolo a contraddire.
Il nucleo della decisione riguarda i primi due motivi. È errato l’assunto secondo cui l’impianto ricadrebbe in fascia di rispetto stradale: il Comune, nato dalla fusione di due enti, ha riperimetrato il proprio centro urbano includendovi l’area. La strada, a una sola corsia per senso di marcia e priva di banchine e marciapiedi, non è più qualificabile come extra-urbana e rientra tra le strade urbane di tipo F ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 285/1992, senza generare la fascia di trenta metri.
Irrileva che la controinteressata abbia dichiarato il contrario nella relazione di progetto: l’esistenza della fascia è effetto legale, non derogabile dalle parti. Ciò rende ultroneo ogni ragionamento sull’applicabilità del vincolo ai distributori e alle loro tettoie.
Quanto alla tesi che la riperimetrazione sarebbe inefficace perché operata con atto di Giunta, il Tribunale osserva che l’art. 40 delle N.T.A. e l’allegato planimetrico sono meramente ricognitivi: non pongono un autonomo vincolo di inedificabilità, ma richiamano il vincolo legale in una sorta di rinvio mobile. Venuti meno i presupposti di fatto, il PRG registra la sopravvenienza senza illegittima modifica.
Infondati anche il quarto e quinto motivo: ai sensi dell’art. 4, comma 7, lett. b), L.R. Emilia Romagna n. 24/2017 il regime transitorio non si applica agli interventi diretti, autorizzabili anche dopo il 31.12.2021 e in assenza di PUG e POC, purché conformi al PRG. Sul fronte acustico, la valutazione prognostica condivisa da ARPAE in classe IV e la mancanza di macchinari rumorosi integrano una valutazione tecnico-discrezionale non sindacabile. Analoga conclusione vale per il parere provinciale sulla sicurezza stradale, subordinato a prescrizioni. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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