Revoca del titolo di specializzazione e requisiti di accesso alla classe di concorso (TAR Calabria n. 1482 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione accerta l’originaria mancanza dei requisiti di accesso a un beneficio, all’esito dei controlli di cui all’art. 71 d.P.R. n. 445/2000, costituisce dichiarazione di decadenza e non revoca, con la conseguenza che, trattandosi di esito vincolato ai sensi dell’art. 75 del medesimo d.P.R., la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non ne determina l’annullabilità ex art. 21-octies, co. 2, legge n. 241/1990. La doglianza relativa alla violazione dell’affidamento, formulate solo in memoria e non nel ricorso, è inammissibile.
Il Fatto
L’Università della Calabria, con decreto rettorale del 2021, indiceva la procedura per l’ammissione ai percorsi di specializzazione per il sostegno didattico, richiedendo, tra i requisiti per la scuola secondaria di primo grado, il possesso dei titoli previsti dal d.P.R. n. 19/2016 e dal d.m. n. 259/2017. Il ricorrente, laureato in Scienze storiche, dichiarava di possedere i requisiti per l’accesso alla classe di concorso A-22 e, superato l’esame finale nel 2022, conseguiva il titolo di specializzazione.
A seguito di una richiesta di approfondimento dell’Istituto scolastico presso cui il ricorrente aveva preso servizio, l’Ateneo avviava una verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e, con decreto del 24.02.2023, revocava il titolo per la mancanza dei crediti formativi nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/01 e L-FIL-LET/04. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’errata applicazione delle indicazioni ministeriali e la violazione del principio del favor admissionis.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria qualifica il provvedimento impugnato come dichiarazione di decadenza e non come revoca, richiamando l’Adunanza plenaria n. 18 del 2020. La decadenza, caratterizzata dall’originaria mancanza delle condizioni legittimanti, dall’irrilevanza dell’elemento soggettivo e dal carattere vincolato del potere, trova la sua disciplina nell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Poiché l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, la mancata comunicazione dell’avvio non comporta l’annullamento del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, co. 2, legge n. 241/1990; nel caso di specie, inoltre, l’interessato aveva comunque avuto modo di presentare osservazioni prima dell’adozione del decreto.
Nel merito, il Collegio esamina l’allegato A del d.m. n. 259/2017, che per la classe di concorso A-22 richiede almeno 80 crediti nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui 12 per ciascuno dei settori specificamente indicati. Contrariamente alla tesi del ricorrente, le indicazioni ministeriali che ammettono una libera ripartizione dei crediti tra i diversi settori si applicano solo ai gruppi di SSD separati dalla disgiuntiva “o”. Nel caso della classe A-22, la locuzione “di cui” e l’anteposizione del numero 12 a ciascun SSD rendono inequivocabile la necessità di conseguire un minimo di 12 CFU in ogni settore elencato, compresi L-LIN/01 e L-FIL-LET/04.
La correttezza di tale interpretazione è confermata dall’esempio ministeriale relativo alla classe A-54, ove l’articolazione in gruppi separati dalla disgiuntiva consente effettivamente una ripartizione flessibile dei crediti. L’assenza di equivocità nella disciplina esclude l’applicazione del principio del favor partecipationis invocato dal ricorrente. Il Collegio dichiara infine inammissibile la doglianza sul legittimo affidamento, essendo stata formulata solo in una memoria non notificata e non nel ricorso introduttivo.
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Nota della Redazione
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