Daspo sportivo richiede prova grave e concordante non mera probabilità (TAR Toscana n. 1654 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO costituisce misura amministrativa di prevenzione che anticipa la soglia di punibilità e richiede, per la sua adozione, una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Non è necessaria la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma il criterio del “più probabile che non” non può essere soddisfatto da elementi contraddittori, generici o insufficienti a collocare il destinatario sul luogo degli scontri. Il giudice amministrativo annulla il provvedimento questorile quando il difetto d’istruttoria impedisca di confermare la partecipazione del ricorrente ai fatti contestati, e l’Amministrazione non abbia fornito, neppure dopo l’ordinanza cautelare, ulteriori riscontri. Resta ferma la possibilità di compensare le spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Firenze gli ha vietato l’accesso ai luoghi degli incontri di calcio per la durata di cinque anni, unitamente alla nota di diniego dell’istanza di accesso agli atti. I provvedimenti richiamano due episodi di scontri tra tifoserie: il più recente, una rappresaglia dei sostenitori di una compagine nei confronti dei tifosi avversari diretti a una partita di categoria minore, con aggressione a volto travisato mediante fumogeni, spranghe e bastoni.
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 in relazione all’accesso, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di istruttoria e di motivazione, contestando la riferibilità delle condotte. Il Ministero dell’Interno si costituisce, deposita la documentazione richiesta e chiede il rigetto. Il Tribunale, con ordinanza n. 86/2025, accoglie l’istanza cautelare; con la sentenza n. 491/2025 definisce il ricorso sull’accesso, prendendo atto del sopravvenuto difetto di interesse. Resta in decisione la domanda di annullamento del DASPO.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondata e assorbente la terza censura. La questione giuridica attiene alla sufficienza del quadro indiziario a sostegno del provvedimento di prevenzione: l’Amministrazione aveva ritenuto responsabile il ricorrente in ragione dell’appartenenza al gruppo della tifoseria e degli esiti della perquisizione domiciliare, oltre che di una testimonianza acquisita successivamente.
Il Tribunale rileva che tali elementi non dimostrano la partecipazione agli scontri. La perquisizione aveva consentito di sequestrare un tirapugni e un passamontagna militare, ma gli aggressori erano tutti vestiti di scuro e armati di spranghe, catene e tondini di ferro, elementi questi ultimi non rinvenuti nell’abitazione. Anche il colore del passamontagna — verde chiaro e giallo, tipico della fantasia militare — non coincide con quello degli aggressori, risultando così inutile ai fini identificativi.
Quanto alla testimonianza, il riconoscimento è avvenuto a distanza di oltre dieci mesi dai fatti e “anche se con volto travisato”, in palese contrasto con quanto il medesimo soggetto aveva dichiarato nell’immediatezza, quando aveva affermato di non aver riconosciuto alcuno degli aggressori. Il Collegio sottolinea che nessun ulteriore elemento è stato depositato dall’Amministrazione dopo l’ordinanza cautelare.
Il criterio del “più probabile che non”, richiamato dalla giurisprudenza prevalente e condiviso dal Tribunale, serve a evitare che l’anticipazione della soglia di punibilità propria della misura amministrativa si traduca in arbitrio privo di sindacato giurisdizionale. Esso non impone la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma richiede elementi gravi, precisi e concordanti, nella specie non dimostrati. Ne consegue l’annullamento del DASPO, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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