Responsabilità 231, inammissibile la costituzione di parte civile nel processo all’ente (Cass. pen. Sez. III n. 25257 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile: l’istituto non è previsto dal d. lgs. n. 231/2001, e l’omissione non integra una lacuna normativa, ma una consapevole scelta del legislatore. Resta ferma la diversa ipotesi in cui il danneggiato, già costituitosi parte civile, agisca verso l’ente quale responsabile civile. La violazione del principio di correlazione è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto in sentenza sia eterogeneo rispetto a quello contestato, ovvero il capo di imputazione non contenga gli elementi costitutivi del reato ritenuto né consenta di ricavarli in via induttiva. La dedotta irrilevanza causale di una condotta è motivo generico se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La questione di legittimità costituzionale del regime prescrizionale dell’illecito dell’ente è manifestamente infondata, giustificandosi la disciplina per la diversità di natura dell’illecito.

Il Fatto

Una società consortile per azioni è stata dichiarata responsabile, in primo grado e poi in appello, dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-undecies della legge n. 231/2001. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 22 settembre 2025, ha confermato la decisione del Tribunale.

La società ricorre per cassazione con quattro motivi, dolendosi in particolare del difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, dell’omessa valutazione della dedotta irrilevanza causale del numero di vasche realizzate, della presunta illegittimità costituzionale del regime prescrizionale e dell’ammessa costituzione di parte civile nel processo all’ente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso fondato limitatamente al quarto motivo e lo rigetta nel resto. Quanto alla prima censura, la Suprema Corte osserva che l’imputazione elevata sin dal primo grado includeva, oltre all’omessa efficace attuazione del modello, anche l’assenza di un’efficiente organizzazione dei lavori di scavo, e descriveva il reato presupposto come commesso da soggetti riconducibili non solo all’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001, ma anche all’art. 7 della stessa legge. La contestazione consentiva quindi di ricavare in via induttiva gli elementi della colpa di organizzazione, sicché non sussiste la dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Il secondo motivo è giudicato generico: non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che richiama la deposizione di un ispettore e la consulenza tecnica del Pubblico Ministero, valutate nel senso dell’efficacia concausale della riduzione del numero delle vasche rispetto ai ripetuti episodi di sversamento.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama la risalente Corte cost. n. 3 del 1957 e la Corte cost. n. 171 del 1982: il principio di eguaglianza non vieta norme diverse per situazioni eterogenee, e la disparità di trattamento si censura solo quando eguali siano le condizioni soggettive e oggettive. Quanto al regime prescrizionale, il Collegio richiama Sez. VI n. 25764 del 18.04.2023, per cui la peculiare disciplina si giustifica in ragione della diversità di natura dell’illecito, escludendo anche la pretesa violazione dell’art. 3 Cost. rispetto all’illecito di cui alla legge n. 689/1981.

È invece fondato il quarto motivo. Per consolidato orientamento, nel processo per la responsabilità da reato dell’ente non è ammissibile la costituzione di parte civile: l’istituto non è previsto dal d. lgs. n. 231/2001 e l’omissione corrisponde a una consapevole scelta del legislatore (Sez. V n. 21868 del 09.04.2024; Sez. VI n. 2251 del 2010). La pronuncia richiamata dalla parte civile, Sez. IV n. 30039 del 2025, non contrasta tale orientamento ma lo conferma, ammettendo solo che la parte civile già costituita possa avanzare domanda verso l’ente quale responsabile civile, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

La Corte dispone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina, rigettando il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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