Favor rinnovabili e obbligo di motivazione rafforzata nello screening di VIA (Cons. Stato n. 4906 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA disciplinato dall’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, la decisione di sottoporre il progetto alla valutazione ambientale deve essere motivata in modo puntuale e circostanziato, con specifico riferimento ai criteri dell’allegato V alla parte seconda del codice dell’ambiente. Il mero richiamo a tali criteri, o il rinvio per relationem ai pareri istruttori, non integra l’obbligo motivazionale. L’amministrazione deve dare conto delle ragioni per cui ritiene di prevalere sul parere tecnico dell’ARPA, anche quando questo sia articolato e approfondito. Il favor legislativo per gli impianti da fonti rinnovabili non legittima interessi tiranni né consente che la sede procedimentale diventi strumento di limiti astratti. Il potere di screening non è mera verifica tecnica, ma bilanciamento tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica dell’opera.

Il Fatto

La società ricorrente presenta istanza di screening di VIA per un impianto solare fotovoltaico a terra collegato a un piano agronomico, nel territorio di un comune molisano, e contestualmente istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/2003. Nel corso dell’istruttoria l’ARPA Molise esprime parere sostanzialmente favorevole all’esclusione dalla VIA, rimettendo però all’autorità competente la decisione definitiva sugli aspetti del consumo di suolo agricolo. L’AR.S.A.R.P. e il Servizio Economia del Territorio esprimono invece parere contrario, incentrato sul consumo di suolo e sulla perdita di superficie agricola.

La Regione dispone l’assoggettamento a VIA del progetto. Il TAR Molise accoglie il ricorso della società, ritenendo il parere ARPA centrale e definitivo e i pareri contrari generici. La Regione e l’AR.S.A.R.P. appellano, sostenendo la congruità della motivazione e l’estraneità del bilanciamento ai compiti del Servizio VIA.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato condivide l’esito del primo grado, ma corregge la motivazione. Il giudice di primo grado ha errato nel ritenere il parere ARPA definitivo: la stessa Agenzia aveva espressamente rimesso la decisione all’autorità competente e richiesto il coinvolgimento dei Servizi regionali competenti in materia di agricoltura e pianificazione territoriale. Il parere tecnico, dunque, non precludeva ulteriori approfondimenti.

Il provvedimento è tuttavia illegittimo per difetto di motivazione. La Regione ha attribuito rilievo preminente ai pareri di AR.S.A.R.P. e Servizio Economia del Territorio, senza spiegare le ragioni del superamento del parere articolato dell’ARPA. Quei pareri, inoltre, risultano generici e non considerano il piano agronomico presentato a corredo del progetto. Il richiamo ai criteri dell’allegato V e la clausola di rinvio agli atti istruttori non bastano a integrare l’obbligo dell’art. 19, comma 8, del codice dell’ambiente.

La Sezione ribadisce il quadro dei principi. Il favor per le rinnovabili impone di valutare tutte le circostanze del caso e di bilanciare gli interessi contrapposti, senza che tale favore legittimi interessi tiranni. La sede procedimentale non può servire a introdurre limiti astratti recependo delibere regionali che eccedono i limiti dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Richiama sul punto la propria giurisprudenza, tra cui Cons. Stato, Sez. IV, n. 6434 del 2025 e Sez. IV, n. 6728 del 2025.

Quanto al bilanciamento, la Corte respinge la tesi delle appellanti. Il potere di VIA non è mera verifica tecnica di compatibilità, ma giudizio sintetico globale che compara sacrificio ambientale e utilità socio-economica, considerando alternative e opzione zero. In sede di riedizione del potere la Regione dovrà motivare puntualmente sui criteri dell’allegato V.

La sentenza è confermata con diversa motivazione, con salvezza dei successivi provvedimenti amministrativi. Le spese del grado sono integralmente compensate per eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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