Ferma quadriennale e ammissione al servizio permanente: la meritevolezza è giudizio complessivo (Cons. Stato n. 719 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri al termine della ferma volontaria consegue a un giudizio di meritevolezza che l’amministrazione esprime in via ampiamente discrezionale, valutando l’intero quadriennio di ferma e non un singolo episodio o periodo. Il giudizio investe la persona nei suoi attributi morali e culturali e il militare nella condotta, attitudine e rendimento, ed è orientato al prevalente interesse pubblico di far transitare in servizio permanente solo chi dia pieno e sicuro affidamento. Un rendimento professionale “nella media” o “sufficiente” non equivale a meritevolezza, specie se il militare è manchevole sotto altri profili. La valutazione del periodo più recente della ferma assume pregnanza maggiore, perché descrive il profilo attuale del militare. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’eccesso di potere, non potendosi sostituire alla discrezionalità dell’amministrazione.
Il Fatto
Un maresciallo dei Carabinieri in ferma volontaria quadriennale impugna davanti al T.R.G.A. per la Provincia autonoma di Bolzano il provvedimento di collocamento in congedo per non ammissione al servizio permanente, insieme alla proposta di proscioglimento e al parere della Commissione di valutazione e avanzamento.
La ricorrente deduce la violazione degli artt. 948, 949, 957 e 960 del C.O.M., l’eccesso di potere per carenza di motivazione e presupposti e il vizio del diritto di partecipazione al procedimento. Il T.R.G.A. respinge il ricorso. L’interessata appella, censurando la sentenza per aver ritenuto legittimo il provvedimento sulla base di una valutazione complessiva del quadriennio, in presenza di giudizi positivi e attestazioni di professionalità.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo. L’art. 948 C.O.M. subordina l’ammissione al possesso di idoneità psico-fisica e di meritevolezza per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento. L’art. 949 C.O.M. disciplina la proposta di proscioglimento e il parere della Commissione. Il provvedimento di ammissione ha natura ampliativa, attribuendo un bene della vita non spettante, e consegue a una valutazione complessiva della persona e del militare.
I giudici richiamano la giurisprudenza secondo cui il giudizio di meritevolezza è ampiamente discrezionale e risponde all’interesse di far transitare in servizio permanente solo militari affidabili (Cons. St., Sez. IV, n. 752/2021). Richiamano altresì il principio per cui “persino l’avere un rendimento professionale ‘nella media’ o ‘sufficiente’ non equivale a essere meritevole” (Cons. St., Sez. IV, n. 3459/2020).
La Corte esclude la violazione degli artt. 957 e 960 C.O.M.: essi riguardano i volontari in ferma prefissata delle altre Forze Armate, mentre il personale in ferma dell’Arma è regolato dagli artt. 948 e 949. Il provvedimento risulta adeguatamente motivato e in linea con le direttive del Comando Generale del 26.4.2021, che impongono un esame globale del quadriennio scevro da automatismi.
Nel merito, la proposta si fonda su valutazioni caratteristiche negative, su un rendimento “non sempre adeguato”, su provvedimenti disciplinari e sul Rapporto Informativo n. 12 che attesta un giudizio “inferiore alla media” nel periodo finale. La Commissione ha valorizzato la valutazione globale e il periodo più recente della ferma, ritenuto il più significativo. Non rilevano gli esiti delle visite specialistiche, attinenti ai requisiti psico-fisici. Quanto al diritto di difesa, il procedimento si è svolto nel rispetto delle prerogative partecipative: le memorie e le dichiarazioni dell’interessata sono state esaminate e ritenute prive di elementi di novità. L’appello è respinto.
Nota della Redazione
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