Spese di lite sotto i minimi tariffari giustificate da serialità e semplicità (Cons. Stato n. 720 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, che non è vincolato ai valori minimi dei parametri tariffari quando la riduzione sia congruamente motivata. Il giudice può valorizzare la serialità del contenzioso e la non particolare complessità della questione, quali indici di un minor impegno difensivo, ai fini della riduzione del compenso in base ai parametri del D.M. n. 55/2014. Resta fermo il divieto di attribuire somme meramente simboliche, lesive del decoro professionale. Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso, secondo il principio di proporzionalità dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55/2014. Non è simbolica la somma che costituisce frutto di congrua commisurazione all’impegno effettivamente richiesto.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, con accredito della somma complessiva di euro 2.500,00.
In sede di ottemperanza il TAR Veneto accoglieva il ricorso e, quanto alle spese, liquidava in favore del difensore antistatario l’importo di euro 800,00 oltre accessori. L’appellante impugna esclusivamente tale capo, deducendo che la liquidazione sarebbe avvenuta al di sotto dei minimi tariffari e sarebbe scesa a importo meramente simbolico, in violazione del D.M. n. 55/2014 e degli art. 91 c.p.c. e art. 2233, comma 2, cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione resta espressione di potere discrezionale, ma è salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).
Su questa base la Corte ritiene corretta la liquidazione del primo giudice. Viene in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato da profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i numerosi e analoghi precedenti. La Sezione richiama le proprie sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025 e nn. 4429, 4431 e 4446 del 22 maggio 2025, con le quali, in analoghe controversie sulla Carta elettronica, è stato determinato l’importo di euro 800,00 quale equa liquidazione.
Il punto centrale riguarda la serialità del contenzioso. Essa non è prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, ma ben può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione del compenso in base ai parametri del D.M. n. 55/2014, in quanto indice di minor impegno difensivo (Cons. Stato, sez. VII, n. 5201 del 2025; n. 9291 del 2025; n. 10394 del 2025). Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso, secondo l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55/2014, a norma del quale il compenso è proporzionato all’importanza dell’opera (Cons. St., sez. IV, n. 3270 del 2024).
Nel caso concreto il ricorso di primo grado non è connotato da particolare complessità ed è contraddistinto da elevata serialità, aspetto da considerare nella liquidazione. La somma non è dunque simbolica, ma frutto di congrua commisurazione all’impegno professionale effettivamente richiesto. Il richiamo dell’appellante alla sentenza n. 169 del 13 gennaio 2025 non conduce a conclusioni opposte, riguardando quella decisione una diversa fattispecie di silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero.
L’appello è pertanto respinto. Le spese del grado sono compensate in ragione della costituzione solo formale del Ministero appellato e della natura della controversia.
Nota della Redazione
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