Ottemperanza a giudicato civile e limiti di cognizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 3657 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ottemperanza a una sentenza resa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo svolge essenzialmente una attività esecutiva ed è rigidamente vincolato al comando contenuto nel titolo, senza poterlo integrare o interpretare, perché difetta di giurisdizione sul rapporto sottostante. Il creditore che agisce per l’adempimento prova solo la fonte del diritto e il termine di scadenza; il debitore è gravato dell’onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa, ai sensi dell’art. 2697, co. 2 c.c.. Gli interessi legali maggiorati di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. spettano solo se il titolo esecutivo ne contiene l’accertamento, non potendosi supplire in sede esecutiva. La penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. è dovuta quando l’amministrazione non si conformi nel termine fissato.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti dell’Ente Parco dei Nebrodi, hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Messina, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Patti ha confermato il loro diritto alle differenze retributive per il riconoscimento del grado superiore, rigettando invece la domanda sulle differenze maturate durante il blocco delle progressioni di cui all’art. 9 commi 1 e 21 D.L. 78/2010.
Il titolo è stato notificato all’Ente in data 26.02.2024 ed è passato in giudicato per mancata impugnazione. Seguivano diffide stragiudiziali rimaste senza riscontro. I ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria di inottemperanza, la condanna al pagamento delle somme pro capite quantificate in perizia, la liquidazione degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulle spese legali, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di astrezioni. L’amministrazione intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso ammissibile ex art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a., avendo la notifica presso la sede reale dell’amministrazione fatto decorrere il termine dilatorio di giorni 120 previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso, avvenuta il 3.07.2024.
Nel merito, la sentenza risulta tutt’ora ineseguita. Sul riparto dell’onere probatorio il Tribunale richiama il principio generale per cui il creditore prova solo la fonte del diritto e l’inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare il fatto estintivo. Non costituendosi, l’Ente non ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo ai sensi dell’art. 2697, co. 2 c.c., né ha addotto giustificazioni dell’inadempienza.
Il nucleo argomentativo riguarda i limiti cognitori. Davanti a statuizioni del giudice civile, il giudice amministrativo dell’ottemperanza è vincolato al comando contenuto in sentenza e non può precisarne o integrarne il contenuto, perché non è fornito di giurisdizione sulla materia oggetto di giudicato. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 3196 del 2020: il giudice non può “riempire” gli spazi vuoti lasciati dal giudicato, ma deve attenersi rigidamente alla statuizione del giudice ordinario.
Da tale premessa deriva il rigetto della domanda sugli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sulle spese legali. Il titolo non contiene alcuna statuizione che consenta di ritenere che il giudice abbia inteso riferirsi agli interessi di cui alla disciplina speciale. In coerenza con Cass. Sez. Un. n. 12449 del 2024 e Cass. sez. III n. 22457 del 2017, gli interessi maggiorati spettano solo se il titolo esecutivo ne contiene l’accertamento nel dispositivo o nella motivazione; diversamente sono dovuti i soli interessi legali ex art. 1284 c.c.. L’accertamento della fattispecie speciale attiene al merito e non può essere svolto in sede esecutiva.
Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni, disponendo l’intervento sostitutivo del Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, in caso di inutile decorso. Accoglie la domanda di penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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